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Visto conformita escluso fino ad euro 10.000 Legge Bilancio 2022

Niente visto di conformità e congruità delle spese per interventi fino ad euro 10.000. Per il bonus facciate, invece, nessuna esclusione

Niente visto di conformità e congruità delle spese per le opzioni da interventi minori

Per il bonus facciate, invece, nessuna esclusione

La legge di bilancio 2022 esclude gli interventi di importo complessivo fino a 10.000 euro, dall’obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese.

Tale esclusione non vale per  fatta eccezione per quelli che beneficiano del bonus facciate.

Estesa la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità anche ai fini dei bonus edilizi diversi dal superbonus,.

 

E’ quindi possibile del 01.01.2022 inserire le cessioni del credito, derivanti da sconto in fattura, direttamente dal portale senza visto se l’importo COMPLESSIVO dell’opera IVA compresa è fino ad euro 10.000. 

Per ora l’interpretazione è prudenziale, ovvero considerare in 10.000 l’intero lavoro e non il solo credito.

Modifiche introdotte con nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, nell’ambito dell’approvazione del Ddl. di bilancio per il 2022, al DL 157/2021 (c.d. “decreto Antifrodi”). che ha introdotto il visto ed attestazione congruità per il riconoscimento dei bonus con sconto in fattura sul corrispettivo e/o con cessione del credito di imposta.

Per effetto di tale modifica, aggiunta al comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020:

- le disposizioni per il visto di conformità ed attestazione di congruità non si applicano agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.

In assenza della prima modifica normativa, la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni di congruità, relativamente a spese agevolate con bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, appariva oggettivamente preclusa dalla mancanza, nel corpo dell’art. 121 del DL 34/2020, di quella disposizione espressa che era presente solo nel corpo dell’art. 119 del DL 34/2020, in corrispondenza del comma 15; l’evidente incongruenza, viene così risolta.

Per quanto riguarda la seconda modifica, si introduce una “franchigia dagli obblighi” per gli “interventi minori”, individuando come tali quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro e (a prescindere dall’importo complessivo) quelli che rientrano tra le attività di edilizia libera.

Nessuna “franchigia da obblighi”, però, per gli interventi che, pur essendo di importo non superiore a 10.000 euro e/o riconducibili al novero delle attività di edilizia libera, sono agevolati con il bonus facciate.

 

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