SRL: messa in liquidazione senza Notaio.
Cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c.
Interpretazione del Parere Min. Sviluppo Economico 19.5.2014 n. 94215
Accertamento cause di scioglimento di s.r.l. e contestuale nomina dei liquidatori secondo modalità semplificate, senza Notaio.
Nella disciplina delle SRL è venuta meno la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria.
L’intervento del notaio è necessario qualora vi siano modificazioni dell’atto costitutivo, l’art. 2480 c.c. non richiamata dall’art. 2487 c.c., fa espresso riferimento alle sole “maggioranze” necessarie per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto e non alla necessità del Notaio verbalizzante.
Il Comitato notarile Triveneto (massima J.A.4) conclude affermando che nelle SRL le delibere di nomina dei liquidatori, e le decisioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 2487 c.c., devono essere prese con le maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, ma non anche con le forme previste per adottare dette modifiche, quindi il verbale può non essere pe atto pubblico notarile.
Alcune della cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. in linea generale e secondo una certa omogeneità di opinioni (v., a titolo di esempio, lo studio del CNN n. 186-2011/I del 17/11/2011, "Scioglimento e liquidazione nelle società di capitali", nota n. 3; il documento IRDCEC n. 11 del giugno 2011, "La procedura della liquidazione: aspetti controversi e spunti per la semplificazione"; la massima J.A.4, "Forme della nomina dei liquidatori", del Comitato Triveneto dei notai, pubbl. 9/04, modif. 9/05) consentono la possibilità di procedere nel senso semplificato senza Notaio.
Necessario il rispetto di alcune regole basilari, sintetizzabili, per la nomina dei liquidatori, nel seguente passaggio tratto dal citato documento IRDCEC: "[...] è da considerarsi legittima la delibera assembleare mediante la quale sono nominati i liquidatori di una società a responsabilità limitata, senza l'ausilio di un notaio, in tutti i casi di scioglimento previsti dall'art. 2484 c.c. che non rappresentino un'espressione della volontà dei soci tesa a modificare l'atto costitutivo societario.
Si concluderebbe propendendo per la non obbligatorietà di verbalizzazione del Notaio estensibile anche alle delibere di nomina dei liquidatori, nelle quali siano inserite precisazioni e particolarizzazioni circa i poteri agli stessi attribuiti, rispetto a quanto ordinariamente stabilito dalle norme civilistiche.
Al contrario, laddove la delibera di nomina dei liquidatori intervenga successivamente, rispetto a quanto già oggetto di particolare e specifica definizione statutaria, con riferimento alle attribuzioni ed ai poteri spettanti ai liquidatori, al fine di modificarne i contenuti, allora senza alcun dubbio si renderà obbligatorio il ricorso alla verbalizzazione notarile.
Ugualmente si deve concludere per l'obbligatorietà di ricorso all'intervento del notaio, laddove l'assemblea dei soci deliberi la messa in liquidazione volontaria della società, ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n. 6), c.c.. In tale caso specifico, infatti, non operano cause di scioglimento "legali", o "automatiche", tali da generare ex lege lo scioglimento e messa in liquidazione della società".
Art. 2484 c.c. n. 2: impossibile il raggiungimento dell' oggetto sociale.
Sono gli amministratori che devono accertare le cause di scioglimento.
Alcune della cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. (ad esempio, la n. 2 ("per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie") non costituiscono meri "dati di fatto"
L'evento deve essere comunque tale da rendere definitivamente ed obiettivamente impossibile il raggiungimento dell'(univoco) oggetto sociale. Non può, pertanto, essere idoneo, a tal fine, sempre a titolo di esempio, indicare una generica "crisi del settore", ma occorrerà, di contro, che si sia verificato un evento che obiettivamente e indefinitamente renda impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale: in ipotesi, la revoca definitiva del lavoro pubblico per eseguire il quale la società era stata (unicamente) costituita.
Nel caso appare di fatto impossibile il verificarsi della stessa nelle società che abbiano un oggetto composto da molteplici e diversificate attività, parte delle quali mai svolte.
Dalla dichiarazione degli amministratori dovrà, inoltre, risultare, al fine del compiuto avveramento della causa in esame, che l'assemblea dei soci "all'uopo convocata" si è opposta ad ipotesi di modificazioni dell'oggetto sociale atte a rimuovere la causa di scioglimento (tale fatto potrà essere oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva da parte degli amministratori stessi, oppure potrà essere dimostrato attraverso l'allegazione di una copia semplice della delibera assembleare).
Alla luce di tali elementi lo specifico caso non configuri una effettiva causa "legale" di scioglimento ex art. 2484, c. 1, n. 2, c.c..
Art.2484 c.c. n. 3: impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea.
Sono gli amministratori che devono accertare le cause di scioglimento.
Nel caso della causa di scioglimento di cui al n. 3 del citato articolo ("per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea"), pur trattandosi, indubbiamente, di eventi dai contorni spesso sfumati, va rammentato - al fine della verifica di rispondenza "tipologica" dell'atto presentato per l'iscrizione, rispetto a quello previsto dalla legge - che, secondo la giurisprudenza (Trib. Biella, 25/11/05, n. 942/05 R.G.C.) "la continuata inattività dell'assemblea può derivare o dalla perdurante mancata convocazione dell'assemblea o dalla perdurante diserzione dei soci.
Ciò che deve risultare concretamente impossibile è l'adozione di deliberazioni necessarie ed indispensabili al regolare svolgersi della vita societaria.
Tra queste rientrano senza dubbio quelle di approvazione del bilancio di esercizio e di nomina o sostituzione degli amministratori e dei sindaci.
Non basta quindi una mera mancanza di attività in senso generico, occorre che l'inattività dell'assemblea abbia riflessi paralizzanti sulla vita della società e sulla sua normale conduzione".
Art.2484 c.c. n. 4 : riduzione del capitale al disotto del minimo legale
Sono gli amministratori che devono accertare le cause di scioglimento.
Un caso ricorrente nella prassi è lo scioglimento per la causa indicata al n. 4 dell'articolo in esame, cioè "per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter".
In tale ipotesi, come evidenziato nel documento IRDCEC citato in precedenza, dovrà eseguirsi una verifica infra-annuale della situazione contabile e convocarsi immediatamente l'assemblea affinché valuti la possibilità di ricapitalizzare la società, oppure la trasformazione della stessa.
Nel caso in cui l'assemblea decida di non procedere in tal senso la causa in questione potrà considerarsi intervenuta.
La dichiarazione degli amministratori di accertamento dello scioglimento ai sensi del n. 4 cit. deve, pertanto, attestare, mediante dichiarazione sostitutiva, anche l'esito della predetta riunione assembleare; in alternativa, a fini meramente probatori, potrà prodursi copia semplice del verbale dell'assemblea.
Art.2484 c.c. n. 5: impossibile liquidare la partecipazione del socio receduto.
Analogo discorso vale per la causa di scioglimento di cui al n. 5, cioè, "nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473".
Si tratta del caso in cui risulti impossibile liquidare la partecipazione del socio (di srl) receduto.
In tale evenienza la dichiarazione degli amministratori dovrà dare conto del negativo esperimento dei vari passaggi previsti dai commi 3 e 4 del citato art. 2473 c.c. (vendita agli altri soci; a terzi; rimborso mediante riserve disponibili; rimborso mediante riduzione del capitale sociale); in alternativa, alla stessa dovrà essere allegata, a fini meramente probatori, copia semplice delle delibere assembleari presupposte.