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DDT documento di trasporto 2020

Il Documento di trasporto, “DDT”, è stato introdotto in sostituzione della bolla di accompagnamento dal D.P.R. 472/1996. Il DDT deve essere emesso in duplice copia, una da conservare a cura del cedente e l’altra da consegnare al acquirente.

L’utilizzo del DDT nella disciplina Iva

 

Il Documento di trasporto, “DDT”, è stato introdotto in sostituzione della bolla di accompagnamento dal D.P.R. 472/1996.

Il DDT deve essere emesso in duplice copia, una da conservare a cura del cedente e l’altra da consegnare al acquirente.

Non dono previsti vincoli di forma, ma deve contenere:

  • il numero progressivo
  • la data del documento e la data di consegna o di spedizione dei beni oggetto del trasporto.

Nel caso in cui la data di compilazione del documento e la data di consegna dei beni non coincidano per esigenze logistiche dell’impresa, andranno indicate entrambe;

  • le generalità del cedente e dell’ acquirente: andranno riportate la ditta, la denominazione, la residenza o il domicilio e il numero di partita Iva o del codice fiscale.

In caso di soggetti non residenti andrà poi indicata la stabile organizzazione;

  • dati dell’eventuale incaricato del trasporto: quando il trasporto avviene attraverso un corriere andranno indicate le generalità, non quelle della persona fisica che materialmente esegue il trasporto.
  • nel caso in cui il trasporto venga effettuato da più corrieri basta indicare il primo di essi, fermo restando che questo non è tenuto ad eseguire ulteriori annotazioni;
  • la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti;
  • l’eventuale causale non traslativa del trasporto.

 

La C.M. 225/E/1996 ha indicato che è parificato al DDT qualsiasi altro documento, quali:

- nota di consegna,

- lettera di vettura,

- polizza di carico,

purché lo stesso contengano gli stessi elementi essenziali sopra indicati.

 

Fatturazione differita

 

I soggetti che emettono fattura all’atto della consegna o spedizione (fattura immediata) hanno la possibilità di far scortare i beni viaggianti, indifferentemente, da una fattura ordinaria, non avente peraltro natura accompagnatoria, oppure possono far viaggiare le merci senza alcun altro documento purché la relativa fattura venga spedita o consegnata al acquirente entro le ore 24.00 del giorno di consegna di spedizione dei beni.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un DDT, o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, l’articolo 21, comma 4, del decreto Iva prevede la possibilità di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. Come previsto nella C.M. 225/E/1996, gli operatori che intendono avvalersi della modalità di fatturazione differita devono utilizzare il DDT o di consegna previsto dal comma 3 del D.P.R. 472/1996, il quale deve essere emesso “prima dell’inizio del trasporto o della consegna, a cura del cedente, secondo le normali esigenze aziendali, in forma libera, senza, cioè vincoli di forma, di dimensioni o di tracciato”.

 

Per quanto riguarda le modalità di emissione del DDT, la stessa C.M. 249/E/2006 ha precisato che i beni viaggianti non devono essere più obbligatoriamente accompagnati dal DDT nemmeno nel caso in cui ci si vuole  avvalere della fatturazione differita.

In tal caso infatti il DDT, in base alle diverse esigenze aziendali, può essere spedito nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei beni tramite servizio postale, a mezzo corriere oppure tramite strumenti elettronici.

Dal momento che il DDT è completo di ogni elemento obbligatorio sin dall’origine, senza che né il soggetto emittente, né i successivi soggetti riceventi siano tenuti ad eseguire sul DDT ulteriori annotazioni, è ritenuta ammissibile l’emissione del DDT anche sotto forma di documento informatico.

 

Beni a titolo non traslativo della proprietà

 

Il DDT è uno dei mezzi previsti al fine di vincere le presunzioni di acquisto o vendita in caso di consegna a terzi di beni a titolo non traslativo della proprietà.

Salvo prova contraria si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti quando non si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie attività, né in quelli dei suoi rappresentanti.

I luoghi nei quali i beni possono essere reperiti sono:

- sedi secondarie,

- filiali,

- succursali e dipendenze,

- stabilimenti,

- negozi,

- depositi

- mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa.

Tale presunzione non opera se viene dimostrato che i beni stessi:

  • sono stati impiegati nella produzione, perduti o distrutti;
  • sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.

 

Il DDT è uno dei mezzi previsti che permette di evidenziare la consegna a terzi a titolo non traslativo della proprietà superando così le presunzioni di cessione (o di acquisto).

Per questo il DDT deve avere indicata una causale non traslativa della proprietà ed il DDT dovrà essere conservato sia dal soggetto emittente che dal soggetto destinatario dei beni stessi.

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