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Anche per le dichiarazioni da presentare nel 2011, per il 2010, i modelli 770, semplificato e ordinario, avendo una scadenza diversa (31 luglio), da quella dell’UNICO (di norma, 30 settembre), sono presentati separatamente.
*                   Il Mod. UNICO consente:
 
l’unificazione di più dichiarazioni in quanto può comprendere l’IVA e i redditi; già dalla modulistica dell’anno 2009, si è ‘‘separata’’ dall’UNICO anche la dichiarazione IRAP;
di compensare i debiti e i crediti dei vari tributi, contributi e premi.
 
Anche per le dichiarazioni da presentare nel 2011, per il 2010, cosı` come già dal 2009, i modelli 770, semplificato e ordinario, avendo una scadenza diversa (31 luglio), da quella dell’UNICO (di norma, 30 settembre), sono presentati separatamente.
 
Contribuenti ammessi all’UNICO
 
Di norma, tutti i contribuenti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione unica. Non vi sono infatti preclusioni rispetto alla forma giuridica, in quanto le modifiche normative apportate al D.P.R. n. 600/1973 prevedono la dichiarazione unificata sia per le persone fisiche sia per le società di persone e di capitale. Possono dunque presentare la dichiarazione:
 
le persone fisiche (lavoratori autonomi e imprenditori);
le società di persone;
le associazioni professionali;
le societa` ed enti soggetti all’IRES.
 
Contenuto dell’UNICO
 
I contribuenti sono obbligati al modello UNICO se tenuti a presentare sia la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, sia la dichiarazione annuale IVA. I contribuenti con periodo d’imposta che non coincide con l’anno solare, quali, ad esempio, i soggetti IRES con esercizio a cavallo o le società che hanno cessato l’attività nel corso del 2010, non possono presentare la dichiarazione unificata, modello UNICO 2011.
 
Soggetti esclusi dall’UNICO
 
Non tutti i contribuenti sono obbligati alla dichiarazione unificata, modello UNICO.
 
Ad esempio...
Un contribuente, che come sostituto d’imposta deve presentare il modello 770 semplificato, è obbligato a presentare in via telematica tre distinte dichiarazioni: il modello UNICO, che comprende le imposte sui redditi e l’IVA; il modello IRAP; il modello 770 semplificato.
Diverso è invece il discorso relativo a quei soggetti, principalmente le società di capitali che hanno un periodo d’imposta che non coincide con l’anno solare, che devono presentare quattro distinte dichiarazioni: IVA; imposte sui redditi; IRAP; modello 770, per le somme assoggettate a ritenuta e contributi previdenziali.
Le dichiarazioni possono essere anche cinque nel caso in cui le società di capitali devono presentare sia il 770 semplificato, sia il 770 ordinario.
 
Il modello ‘‘UNICO’’ non è più UNICO
 
Come già accennato, a seguito delle novità recate dalla Manovra d’estate 2009, l’UNICO ha compreso solo l’IVA e i redditi, anche perché, dalla modulistica del 2009, si è ‘‘separata’’ dall’UNICO la dichiarazione IRAP. Peraltro, a seguito delle novità sulla stretta dei crediti IVA (art. 10, del D.L. n. 78/2009), a partire dal 2010, per la dichiarazione annuale IVA relativa al 2009, i contribuenti che intendono usare in compensazione, o chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA, possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata, modello UNICO, presentando la dichiarazione annuale a partire dal mese di febbraio. In questi casi, l’UNICO non è più una dichiarazione unificata, perche ´ conterrà solo i redditi.
Di seguito, si riporta il calendario delle dichiarazioni annuali dei redditi, da presentare nell’anno 2011.
 
Nota:
L’IVA annuale presentata entro febbraio esclude la comunicazione
Dal 2011, a prescindere dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i contribuenti possono presentare la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA. La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale IVA comporta che il versamento del saldo annuale deve essere effettuato entro il 16 marzo in un’unica soluzione, o rateando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima. In questo caso, è esclusa la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello UNICO (circolare n. 1/E del 25 gennaio 2011).
 
Tavola n. 1 - L’agenda di UNICO 2011 - Persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti non commerciali
ADEMPIMENTO
MODALITÀ
SCADENZA
UNICO 2011 - UNICO Mini 2011 - Versamento a saldo 2010 e prima rata di acconto per il 2011 delle persone fisiche e degli altri contribuenti con esercizio che coincide con l’anno solare che presentano l’UNICO 2011.
Il pagamento può essere fatto in modo rateale. Sulle somme rateate, a partire dalla seconda rata, il contribuente deve pagare gli interessi del 4% annuo, che decorrono dal 1º giorno successivo alla scadenza della prima rata.
Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti
Con il modello F24. L’importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.
In tema di compensazioni dei crediti con i versamenti da fare con l’F24, si deve stare attenti alla stretta sulle compensazioni dei crediti Iva annuali o infrannuali (art. 10, D.L. 1º luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). Occorre inoltre considerare che la compensazione dei crediti nell’F24, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (articolo 31 della Manovra 2010). Rimane fermo che la compensazione ‘‘vecchia’’ o ‘‘interna’’ è esclusa da qualsiasi divieto. Restano perciò ‘‘libere’’, ad esempio, le compensazioni ‘‘IVA da IVA’’ ‘‘IRPEF da IRPEF’’ ‘‘IRES da IRES’’
16 giugno 2011
IVA - Adeguamento IVA agli studi di settore dei contribuenti che presentano l’UNICO 2011.
Per l’adeguamento IVA agli studi di settore, è possibile effettuare il pagamento a rate.
I contribuenti, che effettuano l’adeguamento ai ricavi o compensi presunti dagli studi di settore, devono versare l’IVA per adeguamento con il codice tributo 6494.
Gli importi devono essere versati con il modello F24 entro il termine del versamento a saldo dell’imposta sul reddito (art. 2, D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195).
L’importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente
16 giugno 2011
UNICO 2011 - Studi di settore – Maggiorazione del 3% per i ricavi o compensi non annotati
I contribuenti che adeguano le entrate contabilizzate, se inferiori al ricavo o compenso, che risulta dagli studi di settore, devono versare una maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi (o i compensi) derivanti dall’applicazione egli studi e quelli annotati nelle scritture ontabili.
La maggiorazione non è dovuta:
1.
se la predetta differenza è inferiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili;
2.
per gli studi approvati per la prima volta,
3.
per il primo anno di applicazione dello studio revisionato.
La maggiorazione del 3% deve essere calcolata sull’intero ammontare dello scostamento, qualora esso sia superiore al suddetto limite del 10% e, pertanto, il suddetto limite del 10% non costituisce una sorta di ‘‘franchigia’’. È escluso il pagamento rateale
Con il modello F24.
Per pagare la maggiorazione del 3% si usa il codice tributo 4726 denominato ‘‘Persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore’’ o il codice 2118 denominato ‘‘Soggetti diversi dalle persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore’’
L’importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente
16 giugno 2011
Diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese (R.I.)
L’importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.
Il termine di pagamento ordinario è lo stesso previsto per gli altri tributi e contributi relativi a UNICO 2011 per i quali si usa il modello F24. I termini per i versamenti, sia quello al 16 giugno 2011, sia quello dal 17 giugno al 16 luglio 2011 (slitta al 18 luglio, in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica) con lo 0,40% in più , riguardano, di norma, tutti i contribuenti obbligati alla dichiarazione unificata, UNICO 2011 PF persone fisiche, UNICO 2011 SP società di persone e soggetti assimilati, UNICO 2011 SC società di capitali ed enti commerciali (con esercizio che coincide con l’anno solare) e UNICO 2011
ENC enti non commerciali
Con il modello F24.
L’importo dovuto si indica nella sezione ICI ed altri tributi locali con la sigla della provincia e il codice tributo 3850.
L’importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente
16 giugno 2011 o dal 17 giugno al 16 luglio 2011 (slitta al 18 luglio, in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica) con lo 0,40% in più
UNICO 2011 - Contribuenti minimi dal 2008 - Versamento quarta rata per la rettifica IVA.
I contribuenti che dal 1º gennaio 2008 applicano il regime dei minimi (art. 1, commi da 96 a 117, legge n. 244/2007) dovevano versare l’IVA relativa alla rettifica per le merci in rimanenza al 31 dicembre 2007 e per i beni strumentali. L’IVA poteva essere versata, oltre che in un’unica soluzione, in cinque rate annuali di pari importo, senza interessi. La prima o unica rata doveva essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’IVA relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime, cioè entro il 16 marzo 2008, mentre le rate successive si devono versare entro i termini del versamento a saldo dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, cioè entro il 16 giugno o dal 17 giugno al 16 luglio con lo 0,40% in più .
Questo significa che il contribuente ‘‘passato’’ al regime dei minimi dal 1º gennaio 2008, che ha scelto il pagamento rateale, dopo avere versato la prima rata entro il 16 marzo 2008, doveva versare la seconda rata entro il 16 giugno 2009 o dal 17 giugno al 16 luglio 2009 con lo 0,40% in più e la terza rata entro il 16 giugno 2010 o dal 17 giugno al 16 luglio 2010 con lo 0,40% in più ; la quarta rata deve essere versata entro il 16 giugno 2011 o dal 17 giugno al 16 luglio 2011 (slitta al 18 luglio, in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica) con lo 0,40% in più
Con il modello F24.
Per versare l’IVA conseguente alla rettifica, si deve usare il codice tributo 6497, denominato ‘‘IVA derivante da rettifica della detrazione per i contribuenti minimi di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244’’ (risoluzione 80/E del 6 marzo 2008)
16 giugno 2011
UNICO 2011 - Contribuenti minimi dal 2009 - Versamento terza rata per la rettifica IVA.
I contribuenti che dal 1º gennaio 2009 applicano il regime dei minimi (di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, legge n. 244/2007), dovevano versare l’IVA relativa alla rettifica per le merci in rimanenza al 31 dicembre 2008 e per i beni strumentali. L’IVA poteva essere versata, oltre che in un’unica soluzione, in cinque rate annuali di pari importo, senza interessi. La prima o unica rata doveva essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’IVA relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime, cioè entro il 16 marzo 2009, mentre le rate successive si devono versare entro i termini del versamento a saldo dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, cioè entro il 16 giugno o dal 17 giugno al 16 luglio con lo 0,40% in più .
Pertanto il contribuente ‘‘passato’’ al regime dei minimi dal 1º gennaio 2009, che ha scelto il pagamento rateale, dopo avere versato la prima rata entro il 16 marzo 2009, doveva versare la seconda rata entro il 16 giugno 2010 o dal 17 giugno al 16 luglio 2010 con lo 0,40% in più; la terza rata deve essere versata entro il 16 giugno 2011 o dal 17 giugno al 16 luglio 2011 (slitta al 18 luglio, in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica) con lo 0,40% in più
Con il modello F24.
Per versare l’IVA conseguente alla rettifica, si deve usare il codice tributo 6497, denominato ‘‘IVA derivante da rettifica della detrazione per i contribuenti minimi di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244’’ (risoluzione 80/E del 6 marzo 2008)
16 giugno 2011
UNICO 2011 - Contribuenti minimi dal 2010 -Versamento seconda rata per la rettifica IVA.
I contribuenti che dal 1º gennaio 2010 applicano il regime dei minimi (art. 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007), dovevano versare l’IVA relativa alla rettifica per le merci in rimanenza al 31 dicembre 2009 e per i beni strumentali. L’IVA poteva essere versata, oltre che in un’unica soluzione, in cinque rate annuali di pari importo, senza interessi. La prima o unica rata doveva essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’IVA relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime, cioè entro il 16 marzo 2010, mentre le rate successive si devono versare entro i termini del versamento a saldo dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, cioè entro il 16 giugno o dal 17 giugno al 16 luglio con lo 0,40% in più .
Pertanto il contribuente ‘‘passato’’ al regime dei minimi dal 1º gennaio 2010, che ha scelto il pagamento rateale, dopo avere versato la prima rata entro il 16 marzo 2010, deve versare la seconda rata entro il 16 giugno 2011 o dal 17 giugno al 16 luglio 2011 (slitta al 18 luglio, in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica) con lo 0,40% in più
Con il modello F24.
Per versare l’IVA conseguente alla rettifica, si deve usare il codice tributo 6497, denominato ‘‘IVA derivante da rettifica della detrazione per i contribuenti minimi di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244’’ (risoluzione 80/E del 6 marzo 2008)
16 giugno 2011
UNICO Mini 2011 - persone fisiche Contribuenti che presentano alla posta UNICO Mini 2011
Presentazione tramite un ufficio postale.
Sono esonerati dall’obbligo di invio telematico i contribuenti che non possono usare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione
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