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congruità prezzi Ristrutturazione, Ecobonus, Bonus facciate

Decreto anti-frodi  obbliga all’asseverazione congruità prezzi e visto di conformità per il Super bonus 110%, Ristrutturazioni 50%, Infissi, Condizionatori, Ecobonus, Bonus facciate. NON per bonus verde, mobili e idrico.

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La legge di bilancio 2022 esclude gli interventi di importo complessivo fino a 10.000 euro, dall’obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese. Tale esclusione non vale per  fatta eccezione per quelli che beneficiano del bonus facciate.

L’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi. NON occorrono per le fatture BONIFICATE e con accordo tra cedente e cessionario, per lo sconto in fattura, sino al 11 novembre compreso, anche se non si sia ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate e non si siano iniziati i lavori.

Il visto di conformità NON è necessario nel caso di utilizzo diretto dei Bonus in dichiarazione dei redditi, SENZA sconto in fattura o cessione del credito.

Il visto è obbligatorio per lo socnto in fattura e/o cessione del credito, per i

  • bonus ristrutturazione (o bonus casa);
  • Ecobonus 50% e 65%;
  • bonus facciate;
  • sismabonus;
  • installazione di impianti fotovoltaici o delle colonnine elettriche di ricarica;
  • superbonus 110%.

NON occorre per il bonus verde, mobili e idrico.

Nel caso di cessione del credito e sconto in fattura, l'asseverazione della congruità dei prezzi avviene secondo i valori che verranno stabiliti dal Ministero della Transizione ecologica MITE, con apposito decreto. Nell’attesa del Decreto MITE, la congruità delle spese può essere certificata con riferimento ai prezzari DEI, oppure delle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali oppure ai listini delle locali camere di commercio, oppure, se non contemplati in questi, ai prezzi di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. L'asseverazione tecnica riguarda la congruità dei prezzi e non il possesso di tutti i requisiti necessari all'ottenimento del beneficio. Per alcuni Ecobonus ordinari, la congruità dei prezzi potrebbe essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore del rispetto dei prezzi indicati nell'Allegato I (art. 13.2 all. A del Decreto Requisiti 06/08/2020).

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