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Telefisco 2012: Nessuna priorità obbligatoria per l’utilizzo perdite pregresse.

Nessuna priorità obbligatoria per l’utilizzo perdite, nessun ordine prioritario, si possono utilizzare prima le perdite maturate che scadono prima quelle degli esercizi piu’vecchi.

Nessuna priorità in relazione all’utilizzo delle perdite e applicazione dei limiti per la compensazione con il reddito complessivo, che deve tenere conto di specifiche discipline quali quella in materia di società non operative.

L’Agenzia ha precisato che, in caso di perdite pregresse, il contribuente può utilizzare prima le perdite maturate negli esercizi successivi

Sono queste alcune delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e che sono emerse nel Telefisco 2012.

 

Come noto, la nuova formulazione dell’art. 84 del TUIR consente il riporto a nuovo senza limiti di tempo delle perdite in capo ai soggetti IRES.

La norma, prevede, peraltro, alcune particolarità:

- il riporto al periodo di imposta successivo trova comunque una limitazione in relazione al fatto che la compensazione può avvenire, al massimo, con l’80% del reddito complessivo del periodo d’ imposta successivo;
- le perdite che si sono generate nei primi tre periodi di imposta in cui viene svolta una nuova attività produttiva non incontrano il limite di compensazione e possono dunque essere integralmente utilizzate senza limiti di scadenza.

 

Sulle novità normative, l’Agenzia delle Entrate si è espressa recentemente con la circolare n.53/2011, nella quale sono stati fornite le indicazioni di natura interpretativa in merito alla nuova formulazione dell’art. 84 del TUIR.

In relazione all’ordine di priorità nella compensazione delle perdite, l’Agenzia delle Entrate, precisa che la disposizione di cui all’art. 84 del TUIR non stabilisce alcun ordine di priorità nell’utilizzo, qualora il contribuente disponga di perdite pregresse, in parte riferibili ai primi tre periodi d’imposta in parte ai successivi.

Viene dunque ritenuto come, in assenza di specifiche indicazioni, il contribuente abbia la facoltà (e non l’obbligo) di utilizzare prioritariamente le perdite relative ai primi tre periodi d’imposta potendo, in alternativa, scegliere di impiegare dapprima quelle maturate negli esercizi successivi.


Calcolo del limite forfetario dell’80%

 

In ogni caso, a prescindere dalla scelta operata sull’anno della perdita da utilizzare, l’Amministrazione finanziaria ritiene che, in linea con il dato normativo, ai fini del calcolo del limite forfetario dell’80% il predetto limite va calcolato sul reddito al lordo e non al netto delle perdite relative ai prime tre periodi d’imposta.

 

 

Perdite delle società non operative 

 

Più articolata è la questione, che è stata sottoposta all’Agenzia, relativa al rapporto tra quanto previsto dall’art. 84 del TUIR e quanto disciplinato in materia di società non operative dove, come noto, le perdite pregresse possono essere utilizzate in compensazione soltanto con l’ammontare eccedente il reddito minimo.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i limiti trovano congiuntamente applicazione.

Dunque, le perdite relative ai precedenti periodi d’imposta (perdite pregresse) delle società non operative potranno essere utilizzate in diminuzione dal reddito imponibile, con due limitazioni

 

- le perdite pregresse astrattamente utilizzabili non possono eccedere l’80% del reddito imponibile ai sensi dell’art. 84, comma 1 del TUIR e 

- le perdite pregresse effettivamente utilizzabili, nei limiti di quelle determinate al punto precedente, possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito imponibile eccedente quello minimo presunto, ai sensi dell’art. 30, comma 3 della L. n. 724/1994.

 

Quanto al limite citato al punto precedente, il “reddito imponibile” rilevante ai fini del calcolo dell’80% è rappresentato dall’intero importo del reddito imponibile del periodo d’imposta.

In tal modo, dunque, l’Agenzia delle Entrate descrive in questa ipotesi un ordine di priorità nello scomputo delle perdite, nel senso che, in primo luogo, si dà rilevanza alla norma di carattere sostanziale quale quella di cui all’art. 84 del TUIR.

 

Ulteriore precisazione fornita dall’Amministrazione finanziaria ha infine riguardato il rapporto tra la compensazione delle perdite da parte delle società non operative e l’eliminazione del limite temporale di riporto. Sul punto, l’Agenzia ha precisato come anche le società non operative “congeleranno” le proprie perdite realizzate in periodi in cui erano considerate “operative”, in attesa di utilizzarle nei periodi in cui ritorneranno ad essere “operative” ovvero, ancorché rimangano non operative, conseguano un reddito imponibile superiore quello minimo presunto.

Peraltro, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011, le limitazioni in materia di società non operative trovano applicazione anche per i cosiddetti soggetti anti economici.

 

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