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Sistema del margine, ai sensi dell’art. 36 del D.L. n. 41 del 1995

Autovettura acquistata da Privato residente nella UE usata è soggetta al regime del margine e non è acquisto intracomunitario, ma con obbligo di presentazione, ai soli fini statistici, dei modelli Intrastat.

Sistema del margine, ai sensi dell’art. 36 del D.L. n. 41 del 1995

Qualora l’autovettura, acquistata da Privato, residente nella UE, sia usata, quindi abbia percorso più di 6.000 Km ed il relativo acquisto sia effettuato oltre sei mesi dalla data di prima immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri, è soggetta al regime del margine e non è acquisto intracomunitario, ma con obbligo di presentazione, ai soli fini statistici, dei modelli Intrastat.

Sulla AUTOFATTURA devono essere indicati i requisiti oggettivi e soggettivi.

Esempio:

Acquisto da Sig. …………………… residente in Germania citta ……. Via …………….  , soggetto privato consumatore non soggetto passivo IVA nel suo paese.

Autovettura tipo …………… telaio ………………. con percorrenza superiore a 6.000 KM e con prima immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri anteriore a 6 mesi, dalla data di acquisto.

Operazione non costituisce acquisto intracomunitario ed è soggetta al regime del margine ai sensi dell’art. 36 del D.L. n. 41 del 1995

Sistema del margine, ai sensi dell’art. 36 del D.L. n. 41 del 1995

Il comma 10 dell’articolo 36 del D.L. 41/1995 – riprendendo la definizione comunitaria di autovettura usata recata dal comma 4 dell’articolo 38 del D.L. 331/1993 –  richiede la sussistenza di due requisiti oggettivi, più quanto dopo indicato:

  • l’immatricolazione da più di sei mesi;
  • la percorrenza superiore ai 6.000 km.

Il citato articolo 36 prevede che la commercializzazione degli autoveicoli usati è effettuata con l’applicazione dell’IVA secondo il sistema del margine se l’operatore italiano li ha acquistati:

  • da un privato consumatore;
  • da un operatore economico che non ha potuto esercitare il diritto alla detrazione;
  • da un soggetto passivo d’imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro (detto regime – definito dei contribuenti minimi in franchigia – è stato introdotto in Italia all‘art.32-bis DPR 633/1972 con decorrenza dal 2007; dal 2008 detto regime è stato sostituito con il regime dei contribuenti minimi introdotto dai cc. 96-117 della Finanziaria 2008 e innovato dal DL 98/11; può essere ricondotto a tale fattispecie anche il regime agevolato previsto dalla legge n.190/14);
  • da un soggetto passivo (nazionale o comunitario) che ha applicato, a sua volta il regime del margine.

Tali ulteriori indicazioni devono risultare dalla fattura emessa dal cedente comunitario.

In questo caso l’ operazione non è acquisto intracomunitario e quindi risulta applicabile il regime del margine, l’ acquirente italiano non sconterà all’acquisto nessuna imposta, mentre in sede di successiva rivendita dell’autovettura, applicherà l’IVA non già sull’intero corrispettivo derivante dalla cessione del bene, bensì sull’eventuale margine positivo tra il prezzo di vendita dell’operazione in oggetto e il prezzo di acquisto del veicolo.

INTRASTAT

Sussiste peraltro l'obbligo di presentazione, ai soli fini statistici, dei modelli Intrastat, in riferimento alle suddette operazioni ancorche' non costituiscano operazioni intracomunitarie.

QUALIFICAZIONE di VEICOLI USATI: ai fini della qualificazione di autoveicoli usati, negli scambi interni, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 36, co. 1, D.L. 41/1995.

In questo caso, i beni devono essere rivenduti sia nello Stato nel quale sono stati acquistati sia previa riparazione, purché non si modifichino le caratteristiche tipologiche del bene, anche se quest'ultimo venga reso atto ad un diverso utilizzo.

Non possono rientrare nel regime del margine:

  • beni modificati completamente o utilizzati quali semilavorati per ricavare beni diversi;
  • oggetti rigenerati.

Ai soli fini degli scambi intracomunitari, sono da considerare veicoli usati, ai sensi del co. 4 dell'art. 38, D.L. 331/1993, i veicoli di cilindrata superiore a 48 centimetri cubici o di potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di cose o persone purché abbiano percorso più di 6.000 Km e la relativa cessione sia effettuata oltre sei mesi dalla data di prima immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri.

Tali condizioni sono inderogabili solo relativamente agli scambi intracomunitari posti in essere tra soggetti passivi d'imposta che applichino il regime del margine.

Nel commercio interno italiano di tali autoveicoli, invece, non ha rilevanza il riferimento all'art. 36, D.L. 331/1993, pertanto nell'ambito del territorio nazionale, anche un'autovettura con percorso inferiore a 6.000 Km può essere ceduta applicando l'Iva con il regime del margine. Inoltre non è possibile applicare il regime del margine alle cessioni di vetture di servizio, per le quali sia stata assolta l'Iva al momento del relativo acquisto, né alle cessioni di vetture da dimostrazione, trattandosi di beni acquistati da un soggetto che ha emesso fattura con espressa rivalsa d'imposta che è stata detratta ai sensi dell'art. 19-bis1, D.P.R. 633/1972.

 

 

 

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