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Regime Forfettario 65.000 euro indennità cessazione del rapporto di agente di

Un agente di assicurazione ha cessato l'attività con la propria compagnia nel 2019 a seguito della chiusura dell'agenzia e ha continuato l'attività con l’incarico di sub-agente con ricavi inferiori a 65.000,00 euro.


Fonte Eutekne

Regime Forfettario 65.000,00 euro indennità cessazione del rapporto di agente di commercio

Quesito del 12.2.2019
Un agente di assicurazione ha cessato l'attività con la propria compagnia nel 2019 a seguito della chiusura dell'agenzia e ha continuato l'attività con l’incarico di sub-agente con ricavi inferiori a 65.000,00 euro.

Ha percepito nel 2019 e percepirà a saldo nel 2020 l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, nonché la liquidazione della cassa di previdenza agenti che saranno assoggettate, ai sensi dell'art. 17 del TUIR, a tassazione separata, salvo facoltà per l'agente di optare per la tassazione ordinaria.

Ai fini del limite di 65.000,00 euro per l'accesso al regime forfetario, tali redditi si devono includere?

Ancorchè tassati separatamente?
L'esclusione dalla predetta soglia potrebbe essere suffragata dal chiarimento reso dall'Agenzia con riferimento alle indennità sostitutive di redditi (circ. 17/2012).

Risposta
Sul tema, non constano precise indicazioni ufficiali e la dottrina non ha assunto un posizione risolutiva.
In linea generale, la soglia di ricavi e compensi per l'accesso al regime forfettario va computata avendo riguardo ai ricavi o ai compensi complessivamente conseguiti dall'imprenditore o dal professionista, prescindendo dalla specifica attività cui si riferiscono (cfr. Relazione illustrativa al Ddl. di stabilità 2014 e circ. 26.2.2008 n. 13 (§ 1.3) con riferimento ai ricavi derivanti da un'attività cessata).

Riprendendo tale principio, sono stati inclusi nella predetta soglia i proventi percepiti per la cessione dei diritti d'autore, ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. b) del TUIR, in quanto redditi di lavoro autonomo (cfr. risposta Agenzia delle Entrate al Videoforum del quotidiano Italia Oggi del 23.1.2019, la quale, peraltro, nulla ha precisato in merito al trattamento ai fini reddituali).
Sebbene il predetto chiarimento si presti a rilievi critici (non trattandosi di reddito di lavoro autonomo professionale ex art. 53 co. 1 del TUIR), è stato osservato che lo stesso potrebbe assumere portata generale, tale da attrarre nel limite d'accesso anche gli altri redditi di lavoro autonomo assimilato contemplati dall'art. 53 co. 2 del TUIR, tra cui - per ciò che rileva ai fini del quesito - l'indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia (cfr. Ferranti G. "Primi chiarimenti sulla nuova disciplina del regime forfetario", Il fisco, 7, 2019, p. 620).
Altra dottrina, invece, dubita della rilevanza delle indennità in questione ai fini dell'accesso al regime nella misura in cui siano assoggettate a tassazione separata (in tal senso, ma limitatamente all'ipotesi in cui dette indennità siano corrisposte durante l'applicazione del regime forfetario, cfr. Meneghetti P. "Indennità di fine rapporto "neutra" per i forfettari", Quotidiano del Fisco, 26.11.2016 e risposta "Indennità cessazione rapporti agenzia", 5.7.2018, L'Esperto Risponde, Smart24 Fisco, Il Sole - 24 Ore).
Alla luce della situazione sopra descritta, fatti salvi prossimi chiarimenti ufficiali, sembra preferibile adottare un criterio uniforme che prediliga l'inclusione delle indennità per la cessazione del rapporto di agenzia nel limite d'accesso al regime sulla base della natura di reddito di lavoro autonomo (normativamente definita), piuttosto che differenziarne il trattamento secondo la modalità di tassazione scelta (la quale, peraltro, potrebbe risultare condizionata proprio dall'accessibilità al regime).
Da ultimo, non sembra possibile avallare l'estensione del chiarimento sull'indennità di maternità alle indennità per cessazione del rapporto di agenzia posto che si tratta di elementi non equiparabili ai fini del trattamento reddituale ordinario. L'estensione dovrebbe essere specificamente esplicitata dall'Agenzia delle Entrate.

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