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Ravvedimento mancato versamento rate “dilazione degli avvisi bonari”

Nella rateazione della liquidazione automatica/controllo formale delle dichiarazioni il tardivo pagamento rata diversa dalla prima non comporta la decadenza immediata della rateazione

Ravvedimento mancato versamento rate “dilazione degli avvisi bonari”

Nella rateazione della liquidazione automatica/controllo formale delle dichiarazioni il tardivo pagamento rata diversa dalla prima non comporta la decadenza immediata della rateazione

 

Pronti i codici tributo per versare sanzione e interessi Li ha istituiti 30/12/2011 l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 132

 

Si tratta dei codici 8929, 1980, 8931, 1981, 8932, 1982, 8933 e 1983

 

Con la risoluzione n. 132 di 30/12/2011, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare, mediante modello F24, le sanzioni e gli interessi di cui all’art. 13 del DLgs. n. 472/1997 in occasione della cosiddetta “dilazione degli avvisi bonari”.

Si tratta della sanzione ridotta a seguito di ravvedimento nella “dilazione degli avvisi bonari”, pari, tra l’altro, a:

-          un decimo del minimo, in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se il versamento avviene entro 30 giorni dalla data della sua commissione;

-          un ottavo del minimo, qualora la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno durante il quale è stata commessa la violazione o – nel caso in cui non sia prevista dichiarazione periodica – entro un anno dall’errore o dall’omissione.

 

Di recente, il Decreto “Salva Italia” è intervenuto sulla disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito di liquidazione automatica/controllo formale delle dichiarazioni (ex art. 3-bis, comma 4-bis, del DLgs. n. 462/1997), stabilendo che il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima non comporta la decadenza immediata della rateazione, purché il versamento avvenga entro i termini di scadenza della rata successiva.

Ai sensi del nuovo comma 4-bis, inoltre, il pagamento tardivo entro i predetti termini di scadenza determina l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione e degli interessi legali, eccetto il caso in cui il contribuente si avvalga – sempre entro gli stessi termini – del ravvedimento.

I nuovi codici tributo consentiranno, quindi, il versamento, con F24, delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito di controlli automatizzati nonché della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.


Per il ravvedimento su importi rateizzati a seguito di controlli automatici, sono stati introdotti i codici tributo “8929” (sanzione) e “1980” (interessi).

Per il ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata, connessi a indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale, i codici tributo di riferimento sono “8931” (sanzione) e “1981” (interessi).

I codici tributo “8932” e “1982” serviranno, rispettivamente, per versare sanzione e interessi relativi al ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili.

Infine, la risoluzione in commento ha introdotto i codici tributo “8933” e “1983”, per versare sanzione e interessi connessi al ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali.

Ai fini della compilazione del modello F24, i codici tributo elencati sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”: occorre indicare l’anno di riferimento (formato “AAAA”) e il codice atto.


La risoluzione specifica che gli interessi da rateazione, ex art. 3-bis, comma 3, del DLgs. n. 462/1997, rimangono comunque dovuti.

Decreto Monti: dilazioni degli avvisi bonari con innovazioni retroattive

«Salvi» i contribuenti che hanno pagato le rate con poco ritardo o che hanno omesso la prestazione della garanzia

Le modifiche del “decreto Monti” in tema di dilazione degli avvisi bonari, ovvero degli avvisi che derivano da liquidazioni automatiche e controlli formali della dichiarazione sono due modifiche principali:

-          ora, quale che sia l’importo delle rate, non è mai necessaria la prestazione della garanzia;

-          se il contribuente versa tardivamente una rata successiva alla prima, la dilazione non è disconosciuta a patto che la rata sia versata entro il termine per il pagamento di quella successiva.

 

Per ciò che concerne la decorrenza, il DL 201/2011 stabilisce espressamente che le neointrodotte disposizioni “si applicano altresì alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto”.

L’assunto necessita di alcune precisazioni, siccome interessa una vasta gamma di contribuenti, i quali, per le più varie ragioni, si sono visti disconoscere le dilazioni.


Vediamo, nello specifico, in quali casi la dilazione poteva essere disconosciuta.

 

Si pensi alla fattispecie in cui il contribuente, avendo onorato puntualmente la prima rata e due rate successive, avesse pagato con un ritardo solo di alcuni giorni la quarta rata; si pensi al contribuente che, per disguidi nei rapporti con l’istituto di credito, abbia omesso di produrre la documentazione comprovante l’ottenimento della garanzia; ancora, si pensi al contribuente che abbia depositato tardivamente la garanzia o che abbia errato nel conteggio degli interessi da dilazione delle somme.

In queste ipotesi gli effetti erano molto pregiudizievoli: il contribuente si vedeva disconoscere l’intera dilazione e riceveva una cartella di pagamento con gli aggi di riscossione, le intere somme residue dovute a titolo di imposta, le sanzioni da omesso versamento nella misura piena (effetto tipico del disconoscimento della dilazione, visto che, pagando la prima rata entro i 30 giorni e mantenendo la dilazione, vi è la riduzione delle sanzioni a 1/3 o 2/3, a seconda dei casi).

 

Intangibili i rapporti giuridici “esauriti”

Il concetto di “rateazioni in corso”, che costituisce la linea di demarcazione circa l’applicabilità della nuova disciplina, è, a nostro avviso, da intendersi in senso ampio: in altre parole, non solo le rateazioni in essere beneficiano della neointrodotta norma, ma anche quelle in riferimento alle quali è sorto un contenzioso.

Se a seguito del tardivo versamento per pochi giorni di una rata, il contribuente si è visto recapitare una cartella di pagamento, la rateazione è stata disconosciuta, ma tale disconoscimento, se sono pendenti i 60 giorni o se il contenzioso non è ancora chiuso (quindi se non si è formato il giudicato), non è ancora definitivo.

Allora tali contribuenti possono, a seconda dello stato in cui si trova il procedimento, far valere lo ius superveniens: quindi occorrerà presentare una domanda di sgravio, un ricorso, una memoria, un appello e così via (dipende, come detto, dallo stadio del procedimento: se, ad esempio,  si è in prossimità della discussione, occorre una memoria).

 

Rimane un dubbio sull’irrogabilità della sanzione del 30% sulla rata non versata, stante il principio del favor rei, ma su ciò è bene attendere la prima giurisprudenza.

 

I contribuenti che non possono far valere la più favorevole normativa sono quelli i cui rapporti sono, dal punto di vista giuridico, “esauriti”: cartella non impugnata nei 60 giorni, sentenza di rigetto del ricorso passata in giudicato.

Oppure quelli la cui condotta non rientra nel beneficio sopravvenuto, il che si verifica in ipotesi di omesso pagamento della prima rata o di versamento di una rata successiva alla prima oltre il termine di pagamento per quella successiva.

 


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