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Prova esportazione e visto uscire DAU, DAE, AEM, MRN

Con la nuova procedura, l'esemplare n. 3 del DAU è sostituito dal DAE (Documento di accompagnamento all'esportazione) sul quale verrà riportato il codice MRN (movement reference number)

Gestione informatizzata del "visto uscire"

E’ operativa negli Stati membri la gestione informatizzata del "visto uscire" sui documenti di accompagnamento delle merci

Dal 1° luglio 2007, per effetto dell'entrata in vigore del regolamento Ce 1875/2006, alcune procedure riguardanti le operazioni di esportazioni sono state semplificate.

In particolare, le bollette doganali non scortano più le merci fino al confine comunitario, ma restano ferme nella dogana mittente.

Con il nuovo sistema informatizzato è stato risolto uno dei problemi che da sempre ha interessato le aziende di export, ossia, dimostrare l'avvenuta uscita fisica delle merci dal territorio comunitario, al fine di acquisire la non imponibilità dell'esportazione agli effetti dell'Iva (articoli 8 e seguenti del Dpr 633/1972).

Il vecchio sistema tradizionale
L'attività di esportazione si realizzava con la presentazione della dichiarazione doganale, costituita dal Dau (Documento amministrativo unico), all'ufficio doganale competente, che è quello dove è situato l'esportatore. Tale dichiarazione rappresenta una manifestazione di volontà diretta a vincolare le merci al regime doganale di esportazione, al quale sono collegati effetti giuridicamente rilevanti. I formulari fondamentali sui quali sono redatte le dichiarazioni doganali devono essere conformi ai modelli riportati nel regolamento Cee 2454/1993 e successive modificazioni, composti al massimo di otto esemplari.
Solitamente gli esemplari del Dau più utilizzati sono tre:

-        esemplare n. 1 (matrice), che rimane presso l'ufficio doganale competente

-        esemplare n. 2, per i dati statistici da spedire all'Istat

-        esemplare n. 3 (figlia), per l'esportatore da tenere agli atti per eventuali controlli.

Registrata la dichiarazione, i funzionari delle dogane procedevano all'ispezione della merce per accertarne la conformità alla dichiarazione prodotta.

Quando la merce lascia il territorio comunitario, la dogana di uscita, provvedeva a mettere sull'esemplare n.3 del Dau il cosiddetto "visto uscire" con procedure diverse legate al mezzo di trasporto impiegato (treno, nave, aereo, camion eccetera). Questo visto era di fondamentale importanza in quanto faceva acquisire la non imponibilità dell'esportazione agli effetti dell'Iva. Pertanto, era necessario che l'azienda entri in possesso del documento e lo custodisse gelosamente assieme agli altri documenti di vendita.

Il progetto comunitario Aes (Automated export system)
Il progetto AES ha rappresentato il primo passo per la costituzione, a livello comunitario, di un sistema “senza carta” per le dogane e il commercio, suddiviso in due fasi operative:

-        la prima Ecs (Export control system) prevede la comunicazione elettronica del "visto uscire";

-        la seconda Ecs introduce l'obbligatorietà della trasmissione telematica delle dichiarazioni doganali di esportazione.

Con regolamento Ce 1875/2006, l'Unione europea ha avviato, dal 1° luglio 2007, la prima fase del sistema Ecs, in vista dell'avvio della seconda fase prevista per il 30 giugno 2009.

Interessate dalla prima fase sono le sole operazioni per le quali l'attuale normativa prevede che l'esemplare n. 3 del Dau scorti la merce fino alla dogana di uscita.

Pertanto, sono escluse dal nuovo sistema le operazioni di transito e le esportazioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali il DAU non scorta la merce fino alla dogana di uscita, ma viene vistato direttamente dalla dogana di esportazione. Al riguardo, si precisa che le prime saranno accompagnate dal documento di transito, mentre le seconde dal documento di accompagnamento DAA.

Il nuovo sistema informatizzato
Con la nuova procedura, l'esemplare n. 3 del DAU è sostituito dal DAE (Documento di accompagnamento all'esportazione) sul quale verrà riportato il codice MRN (movement reference number).

Non è più necessario che la dogana di uscita provveda all'apposizione del cosiddetto "visto uscire".

Le fasi operative della nuova procedura informatizzata sono:

-        l'operatore presenta la dichiarazione all'ufficio doganale di esportazione

-        la dogana di esportazione concede l'autorizzazione allo svincolo delle merci, consegna al dichiarante il DAE completo di codice MRN e trasmette un messaggio elettronico di esportazione alla dogana di uscita

-        la dogana di uscita, all'arrivo delle merci, effettua i dovuti controlli sulla base del messaggio di esportazione ricevuto, ed entro il giorno successivo all'effettiva uscita invia un messaggio elettronico denominato "risultati di uscita" alla dogana di esportazione

-        la dogana di esportazione provvederà a certificare l'uscita delle merci tramite un messaggio detto "notifica di esportazione" che verrà inviato al dichiarante.

Qualora la merce non lasci il territorio doganale della Comunità entro 90 giorni, l'ufficio di esportazione procederà all'annullamento della dichiarazione doganale. In questo caso, sarà necessario ripresentare una nuova dichiarazione all'ufficio di esportazione competente che effettuerà nuovamente tutti gli adempimenti previsti.

La vecchia prova dell'avvenuta esportazione
In precedenza, la prova dell'uscita delle merci dal territorio comunitario era costituita dall'esemplare n. 3 del DAU, opportunamente munito di visto doganale. Ora, la prova dell'uscita delle merci è rappresentata, a tutti gli effetti di legge, dal messaggio elettronico della dogana di esportazione, detto "risultati di uscita". Grazie al nuovo sistema informatizzato, lo stesso esportatore potrà, in tempo reale, collegandosi al sito internet dell'agenzia delle Dogane, verificare l'avvenuta esportazione.

Per ottenere la prova dell'avvenuta esportazione bisogna:

-        accedere al sito www.agenziadogane.it

-        entrare nella sezione "Notifica di esportazione (AES)"

-        digitare il codice MRN situato in alto a destra della bolla doganale e composto da 18 caratteri alfanumerici

-        stampare l'esito della spedizione e allegarlo alla bolla e agli altri documenti quale prova dell'avvenuta esportazione.

Prima del nuovo sistema informatizzato, le procedure presentavano criticità sotto diversi profili. Da una parte, i tempi di conclusione delle operazioni potevano essere molto lunghi, dall'altra sussisteva il concreto rischio di smarrimento dell'esemplare n. 3 del Dau, senza il quale le aziende non potevano acquisire la non imponibilità ai fini Iva. Grazie alla nuova procedura, non solo è possibile ottenere in tempo reale il "visto uscire", ma sono pressoché nulli i rischi di smarrimento della documentazione.

 

La nuova procedura
L'iter procedurale che si svolge presso la dogana territorialmente competente inizia con la presentazione della dichiarazione doganale.

Preliminarmente è opportuno segnalare che il dichiarante può essere direttamente il proprietario della merce o un suo rappresentante.

Pertanto possono essere individuati i seguenti soggetti:

-        il proprietario della merce

-        il rappresentante del proprietario che può essere:

-        un dipendente/procuratore che agisce in nome proprio e per conto del proprietario (rappresentanza indiretta), munito di appositi poteri e non iscritto ad alcun albo.

Agisce sotto la responsabilità del proprietario delle merci.

-        lo spedizioniere doganale, che agisce in nome e per conto del mandante (rappresentanza diretta). E' una persona fisica abilitata alla professione di rappresentare i terzi nei confronti della dogana, è iscritto all'albo degli spedizionieri doganali ed è in possesso di una patente rilasciata dal Ministero delle Finanze.

-        il procuratore dello spedizioniere doganale

L’esportatore deve presentare le merci e la relativa dichiarazione di esportazione e, ove richieste specifiche autorizzazioni/licenze/titoli all’ufficio doganale di “esportazione” che, ai sensi dell’art. 161, p. 5 del codice doganale comunitario, Reg. (CEE) 2913/92, è l’ufficio doganale responsabile per il luogo ove l’esportatore è stabilito o le merci sono imballate o caricate.

La dichiarazione doganale deve essere trasmessa all’ufficio doganale di esportazione in formato elettronico ai sensi dell’art. 787 delle Disposizioni di Applicazione del codice doganale comunitario, Reg. CEE 2454/93 (d’ora in poi DAC), tramite le apposite funzionalità del sistema informatico dell’Agenzia AIDA.

Il sistema unionale denominato ECS (Export Control System) gestisce lo scambio di dati tra gli uffici doganali di esportazione e gli uffici doganali di uscita nazionali e comunitari.

La Fase 1 dell’ECS, avviata a decorrere dal 1° luglio 2007, ha consentito di attuare un controllo delle operazioni doganali di esportazione e di essere lo strumento primario per la certificazione dell’uscita della merce dal territorio doganale della Comunità sia ai fini doganali che fiscali.

La Fase 2 dell’ECS, avviata a decorrere dal 1° luglio 2011, ha assicurato l’espletamento degli adempimenti previsti dalla regolamentazione doganale unionale in materia di “sicurezza”.

L’ufficio di esportazione procede ad accettare la dichiarazione e a procedere all’analisi dei rischi ai fini fiscali e di sicurezza. All’operazione viene assegnato un numero di riferimento MRN (Movement Reference Number).

Espletati tali adempimenti, l’ufficio di esportazione svincola le merci per la definitiva esportazione a condizione che esse lascino il territorio doganale alle stesse condizioni in cui si trovavano quando la dichiarazione di esportazione è stata accettata. Al momento dello svincolo l’ufficio doganale consegna all’operatore/esportatore il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE). In caso di procedura di domiciliazione, il DAE è stampato, a seguito del messaggio di svincolo da parte della dogana di esportazione, direttamente dall’operatore economico. La merce, unitamente al suddetto DAE devono essere presentati all’ufficio doganale di uscita che, ai sensi dell’art. 793 delle DAC, corrisponde solitamente all’ultimo ufficio doganale prima dell’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione Europea. Quest’ufficio verifica che la merce presentata corrisponda a quella dichiarata, riscontrando anche l’uscita fisica delle merci dal territorio dell’UE.

Avvenuta l’uscita, l’ufficio doganale invia il messaggio elettronico denominato “risultati di uscita” attraverso AIDA all’ufficio di “esportazione”.

 

La nuova prova di uscita della merce dalla UE

In caso di esito positivo, il messaggio “uscita conclusa” costituisce prova dell’uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione.

Qualora vi sia il riferimento della conclusione dell’operazione con difformità riscontrate, l’operatore economico dovrà recarsi presso l’ufficio di esportazione per la rettifica della dichiarazione doganale.

L’operatore può verificare lo stato dell’operazione digitando il proprio MRN relativo all’operazione nella sezione e-customs - AES/ECS messaggio del sito Internet dell’Agenzia.

Ai sensi dell’art. 793 ter, la merce svincolata per l’esportazione deve uscire dal territorio doganale della Comunità entro 90 giorni dalla data dello svincolo. Per quanto concerne strettamente le esportazioni con diritto a restituzione FEAGA la merce deve risultare uscita definitivamente dal territorio doganale dell’Unione entro 60 giorni dall’espletamento delle formalità doganali. L’eventuale tardiva uscita della merce, non giustificata, comporta l’applicazione di penalità/riduzioni alla restituzione spettante.

La normativa unionale vigente prevede anche eccezioni al termine di 60 giorni (estendibili fino a 88 giorni in caso di trasbordo).

In futuro sarà valutata la completa dematerializzazione del DAU già in fase avanzata di attuazione attraverso al migrazione della piattaforma informativa del SAISA in AIDA.

Il DAU veniva (e viene ancora) utilizzato in tutti i casi in cui un prodotto viene vincolato ad uno qualsiasi dei regimi summenzionati e, conseguentemente, a tutti i casi di esportazione definitiva della merce.

La dichiarazione viene redatta anche telematicamente in una delle lingue ufficiali della Comunità e deve contenere una serie di indicazioni obbligatorie.

I formulari cartacei usati in precedenza erano stampati su carta chimica di color bianco.

Nel compilare il DAU occorreva evidenziare codici specifici, con particolare riguardo alla casella 1 (ed in particolare nelle relative sotto caselle) e 37.

Nel casi in cui il DAU base non riusciva a contenere tutti i prodotti oggetto della dichiarazione era possibile utilizzare gli esemplari bis, nel caso specifico della restituzione FEAGA i 3a bis.

Si rammenta che, oltre al citato 3a, gli altri formulari rilasciati in caso di esportazione definitiva della merce (invio definitivo di merci comunitarie al di fuori del territorio doganale della Comunità) sono:

esemplare 1 del DAU che rimane agli atti della dogana di esportazione

esemplare 2 del DAU rilasciato per la statistica del paese di esportazione

esemplare 3 del DAU per l'esportatore

esemplare 3b del DAU per esportazione di materiale ferroso (es. lattine contenenti pomodori pelati)

 

Altre tipologie di procedure per il rilascio delle dichiarazioni doganali. procedure semplificate.

La normativa doganale prevede anche tutta una serie di misure atte a ridurre e semplificare le formalità doganali in determinate situazioni; in particolare sono identificati diverse tipologie di procedure semplificate.Tipi:

1.Dichiarazione incompleta è procedura che consente di presentare, previa autorizzazione, la dichiarazione sul DAU senza la compilazione di alcune caselle e senza allegare i documenti giustificativi previsti.

Ciò è ritenuto accettabile a condizione che entro un mese sia presentata in dogana la dichiarazione sostitutiva o complementare.

Esiste un contenuto obbligatorio minimo per tale forma di dichiarazione. esso è costituito da: identità ed estremi del dichiarante; sottoscrizione del dichiarante; destinazione doganale; identificazione della merce

elementi per determinare il valore.

Tale dichiarazione può essere utilizzata per tutti i regimi doganali

2.Dichiarazione semplificata si può presentare, se autorizzati, la dichiarazione su di un documento commerciale, amministrativo accompagnato da una dichiarazione semplificata dalla quale si evincano almeno gli elementi per identificare la merce ed il regime doganale al quale si intende vincolarla.

E' utilizzabile per tutti i regimi ed è concessa di norma dietro presentazione di una garanzia, atta a tutelare i diritti gravanti sulla merce.

3.Procedura di domiciliazione, il titolare della merce, autorizzato, può non presentare in dogana le merci e la relativa dichiarazione, potendo vincolare la merce ad un regime doganale nei propri locali, in modo che la documentazione venga presentata all'Ufficio doganale solo successivamente attraverso supporto cartaceo o per via telematica.

L'autorizzazione viene concessa (dalla autorità doganale competente per territorio) a qualsiasi persona fisica e giuridica che ne abbia i requisiti quali ad esempio l'affidabilità finanziaria, l'abitualità ad esportare etc.) E' necessario che il soggetto autorizzato specifichi le destinazioni doganali per le quali si vuole essere autorizzati e il tipo di merce oggetto dell'autorizzazione (alcune peraltro possono essere escluse per la loro particolare natura). In tutti i casi di domiciliazione l'autorità doganale redige un vero e proprio disciplinare di servizio, nel quale è regolamentata la procedura, gli oneri dell'operatore, la tempistica per procedere a tutte le eventuali visite da parte della dogana e in generale l'iter procedurale.

Procedura:

1) la ditta beneficiaria deve preavvisare la dogana competente prima di effettuare la spedizione o prima di rimuovere i sigilli sul trasporto proveniente dall'estero per consentire all'autorità doganale di effettuare gli eventuali controlli fisici.

2) registrazione dell'operazione in appositi registri, vidimati dalla dogana.

3) dichiarazione presentata in dogana entro 3 giorni per la registrazione nei propri registri.

4) scritture contabili sottoposte a controlli a campione.

La procedura di domiciliazione è utilizzabile per tutti i regimi doganali.

 

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