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«nuovi minimi» «supersemplificati» «superminimi»

Per i «nuovi minimi» «supersemplificati»  «superminimi» il reddito ha regole ordinarie,  assoggettamento agli studi di settore, ma niente «spesometro»

Obbligo d’iscrizione al VIES per operazioni intracomunitarie

Lo ha precisato il recente provvedimento dell’Agenzia in materia, dato che dalla lettura del DL 98/2011 non erano chiare le regole per gli «ex minimi»

 

Dalla lettura dell’art. 27, comma 3 del DL n. 98/2011, non era chiaro quali dovessero essere le regole per la determinazione del reddito per i soggetti “supersemplificati”, «superminimi» meglio conosciuti come “ex minimi”, in quanto trattasi di un regime che, in linea generale, accoglie coloro che hanno i requisiti dei “vecchi” minimi (art. 1, commi 96 e 99 della L. n. 244/2007), ma non anche quelli “aggiunti” dall’art. 27, commi 1 e 2 del DL n. 98/2011.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate (§ 3.1 del provvedimento n. 185825/2011) precisa che si rendono applicabili le regole ordinarie, ragion per cui, per gli esercenti attività professionali, si seguono le regole di cui all’art. 54 del TUIR (principio di cassa, salve le deroghe ivi previste) mentre, per le imprese, si applicano le regole per le imprese minori di cui all’art. 65 del TUIR.

 

Determinazione del reddito in base al principio di cassa

Mentre per i lavoratori autonomi non si pongono particolari problemi nel “passaggio” dal regime dei minimi adottato nel 2011 a quello supersemplificato da adottarsi per l’anno 2012, in quanto la determinazione del reddito avviene comunque in base al principio di cassa, per coloro che svolgono un’attività d’impresa, le conseguenze non sono di poco conto, ed in particolare:
- i ricavi di competenza del 2012, ma già incassati nel 2011, sono rilevanti in tale ultimo anno, in quanto rientranti nella disciplina del regime dei minimi;

- allo stesso modo, eventuali costi di competenza del 2012, ma già pagati nel 2011, sono già “assorbiti” nell’ambito della posizione di contribuente minimo in tale ultimo anno.

- viceversa, le componenti di reddito che, pur di competenza del 2011, non sono tassabili o deducibili in tale anno perché non si è manifestato il presupposto del principio di cassa, diventano tassabili o deducibili nel periodo il cui si manifesta il principio di cassa (ad esempio, nel 2012), nonostante detti ricavi o acquisti non rispettino il principio di competenza nell’anno in cui si passa al regime ordinario (art. 1, comma 112 della L. 244/2007);

- le rimanenze finali di merci del 2011 (costi di competenza del 2011 ma non dedotti in quanto non pagati), diventano rilevanti nel 2012 quali rimanenze iniziali nel regime semplificato (tale passaggio, tuttavia, presenta difficoltà contabili di gestione);

- i cespiti acquisiti, e pagati, nei periodi d’imposta in cui si è fruito del regime dei minimi, sono già stati dedotti nell’anno in cui è avvenuto il pagamento. Conseguentemente, la vendita degli stessi a decorrere dal 2012, genera plusvalenza imponibile per l’intero corrispettivodi vendita. Viceversa, per i cespiti posseduti dal contribuente prima dell’entrata nel regime dei minimi, per i quali è stata sospesa la deduzione delle quote di ammortamento, dal 2012 può essere ripresa la deduzione delle relative quote di ammortamento;

- il credito IVA che si genera per effetto della rettifica della detrazione dell’IVA “a favore”, costituisce sopravvenienza attiva tassata;

- per i beni “promiscui” (si pensi, ad esempio, alle autovetture), la disciplina del regime dei minimi prevede la deduzione del 50% del costo sostenuto, mentre, nell’ambito della disciplina ordinaria, il costo deve essere dedotto secondo le regole ordinarie previste dal TUIR (40% per le autovetture).

 

Infine, è importante evidenziare che le suddette conseguenze non si producono laddove il contribuente “supersemplifcato” nel 2012, nel 2011, pur avendo i requisiti dei contribuenti minimi, abbia adottato il regime ordinario, ovvero quello delle nuove iniziative produttive.

 

Anche tali soggetti, infatti, devono adottare nel 2012, quale regime naturale, quello supersemplificato di cui al comma 3 dell’art. 27 del DL n. 98/2011 (§ 1.2 del provvedimento n. 185825/2011).

Niente «spesometro» per i nuovi minimi

Lo precisa il recente provvedimento direttoriale, in relazione agli adempimenti da rispettare a partire dal 2012

Il provvedimento direttoriale n. 185820/2011 (§ 6) contiene importanti precisazioni in merito agli adempimenti che i contribuenti minimi devono rispettare, a decorrere dal 2012, per effetto delle novità introdotte dall’art. 27 del DL n. 98/2011.

In particolare, il citato provvedimento prevede nuovi adempimenti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dall’art. 7 del DM 2 gennaio 2008 che, si ricorda, prevede i seguenti obblighi per i contribuenti minimi (sia “vecchi” che “nuovi”):

- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi, indicando, in luogo dell’imposta, se è stata emessa fattura, che l’operazione rientra nel regime dei minimi;

- per gli acquisti in reverse charge (acquisti intracomunitari o interni) sussiste l’obbligo diintegrazione della fattura, indicando l’imposta con la relativa aliquota, e di versamento dell’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (in quanto l’imposta sugli acquisti è indetraibile per tali soggetti);

- rettifica della detrazione dell’IVA (a sfavore) in “entrata” nel regime, con versamento in un’unica soluzione nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime, oppure in cinque rate annuali di pari importo, ovvero rettifica (a favore) in “uscita” dal regime (per venire meno dei requisiti o per opzione del regime ordinario).

 

Obbligo d’iscrizione al VIES per operazioni intracomunitarie

In relazione agli adempimenti, come anticipato, il provvedimento direttoriale n. 185820/2011 (§ 6), contiene le seguenti precisazioni:

- obbligo di iscrizione al VIES per l’effettuazione di operazioni intracomunitarie, in sede di dichiarazione di inizio attività o successivamente;

- esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (cosiddetto “elenco clienti e fornitori”), nonché della comunicazione delle operazioni realizzate con controparti stabilite in Paese black list, prevista dall’art. 1 del DL n. 40/2010;

- esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, laddove siano svolte le attività previste dall’art. 2 del DPR n. 696/1996 (tale disposizione contiene un elenco di operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi).

 

Relativamente alle operazioni intracomunitarie è bene ricordare che i contribuenti minimi non realizzano, dal lato “attivo”, cessioni intracomunitarie di beni in quanto, tali operazioni, sono soggette al regime dei minimi, con conseguente esclusione dall’obbligo di compilazione degli elenchi Intra (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2010 e circ. Agenzia delle Entrate n.39/2011).

Al contrario, per quanto riguarda gli acquisti di beni presso soggetti IVA stabiliti in altro Stato Ue, i contribuenti minimi si devono comportare allo stesso modo di qualsiasi altro soggetto (ferma restando l’indetraibilità dell’imposta afferente tali acquisti e conseguente obbligo di versamento), compresa la compilazione degli elenchi Intra.

 

Sul punto, la circ. Agenzia delle Entrate 1° agosto 2011, n. 39, ha altresì stabilito che anche i soggetti in questione hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’archivio VIES, in virtù della predetta possibilità di effettuazione di acquisti intracomunitari.

Per quanto riguarda, invece, l’esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010, il provvedimento direttoriale conferma quanto già espresso dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 24/2011.

 

Tale documento, è bene ricordare, ha tuttavia precisato che la controparte dell’operazione con il soggetto minimo (cliente o fornitore) deve comunque inserire l’operazione nella comunicazione, se la stessa è almeno pari alla soglia prevista (25.000 euro per l’anno 2010 e 3.000 euro per l’anno 2011).

I «supersemplificati» sono soggetti agli studi di settore

L’adeguamento ai ricavi o compensi sulla base degli studi, però, non rileva ai fini del limite relativo a ricavi e compensi percepiti

Il provvedimento direttoriale n. 185825/2011 (§ 5) si occupa di disciplinare le semplificazioni contabili previste per i soggetti ammessi al regime supersemplificato, di cui al comma 3 dell’art. 27 del DL n. 98/2011, confermando già quanto contenuto nella predetta disposizione normativa.

Si ricorda che tale regime è meglio conosciuto come regime degli “ex minimi”, in quanto trattasi di un regime che, in linea generale, accoglie coloro che hanno i requisiti dei “vecchi” minimi (art. 1, commi 96 e 99 della L. n. 244/2007), ma non anche quelli “aggiunti” dall’art. 27, commi 1 e 2 del DL n. 98/2011.

 

Nell’ambito delle semplificazioni, è da segnalare l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, nonché ai fini IRAP e IVA e, per tale tributo, l’esonero dall’obbligo di eseguire le liquidazioni ed i versamenti periodici.

In buona sostanza, ai fini IVA, si rendono applicabili le medesime regole già previste per i contribuenti che fruiscono del regime delle nuove iniziative produttive, di cui all’art. 13 della L. n. 388/2000, con conseguente versamento dell’IVA annualmente, come indicato nello stesso provvedimento direttoriale (§ 5.2, lett. e).

Per quanto riguarda gli obblighi documentali, l’Agenzia delle Entrate conferma l’obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, nonché l’obbligo di emissione della fattura e di certificazione dei corrispettivi, a meno che non sussista una causa di esonero.

 

Sul fronte degli obblighi dichiarativi e comunicativi, pochi sono gli “sconti” concessi a tali contribuenti, “ex minimi ora super semplificati”.

In quanto l’unica esclusione concerne la dichiarazione annuale IRAP, in quanto tali soggetti sono esenti da tale tributo, fero restando l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA.

Sul punto, si segnala altresì l’obbligo di presentazione della comunicazione di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010 (cosiddetto “spesometro”), nonché l’obbligo di presentazione della comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti “black list”, di cui all’art. 1 del DL n. 40/2010.

 

La precisazione più attesa dai contribuenti è contenuta nel punto 6 del provvedimento direttoriale, laddove si precisa che i contribuenti che applicano il regime supersemplificato sono soggetti agli studi di settore, ovvero ai parametri, e sono tenuti alla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati.

Tuttavia, precisa il punto 6.2 del provvedimento, “ai fini dell’individuazione del limite relativo all’ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti (...) non rileva l’adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri”.

 

Ricordando che il regime supersemplificato richiede il rispetto del limite di 30.000 euro per ricavi o compensi annuali, tale ultima disposizione comporta che un soggetto che dichiara 28.000 euro di ricavi per l’anno 2012, ma per effetto dell’adeguamento a GE.RI.CO. i ricavi si innalzano a 32.000 euro, può restare nel regime supersemplificato anche per l’anno successivo, in quanto i maggiori ricavi da adeguamento (4.000 euro), pur comportando lo “splafonamento” del limite di euro 30.000, non sono rilevanti nell’individuazione del limite di 30.000 euro.

 

Difficile individuare una vera semplificazione per i contribuenti

Dalla lettura delle disposizioni commentate, emergono alcune considerazioni critiche, in particolare per quel che concerne gli obblighi contabili previsti per tali soggetti, i quali, come visto, sono di fatto esonerati da tutti gli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, salvo poi dover comunque procedere alla liquidazione annuale dell’IVA, alla determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, con obbligo di dichiarazione, ed alla compilazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore. Ci si chiede, quindi, come poter procedere alla liquidazione dell’IVA, sia pure annualmente, ovvero come compilare i quadri delle dichiarazioni dei redditi e degli studi di settore, senza aver alcunobbligo contabile, salvo quello di emissione delle fatture e di certificazione dei corrispettivi.

Sembra, ancora una volta, di assistere al classico “specchietto per le allodole”, nel quale è tuttavia difficile individuare una vera semplificazione per i contribuenti che dal 2012 si avvalgono del regime supersemplificato.

 

- Dott. Umberto Pavoni -

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