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Nullo l’accertamento da parametri nei confronti del promotore finanziario

Il risultato derivante dai parametri nei confronti di un promotore finanziario costituisce un elemento presuntivo inidoneo.La tracciabilità delle movimentazioni finanziarie può essere uno strumento di difesa per il contribuente
Nullo l’accertamento da parametri nei confronti del promotore finanziario
 
La tracciabilità delle movimentazioni finanziarie può, in alcuni casi, essere uno strumento di difesa per il contribuente
 
Il risultato derivante dall’applicazione dei parametri nei confronti di un promotore finanziario costituisce un elemento presuntivo inidoneo a fondare l’accertamento, atteso che, per la peculiarità della sua attività, tutte le operazioni finanziarie promosse sono tracciabili e, conseguentemente, sono tali anche i suoi ricavi, ben potendo, così, essere determinati dal Fisco in modo puntuale e preciso, senza la necessità di ricorrere a presunzioni “inattendibili”. Lo ha stabilito la C.T. Reg. della Puglia con la sentenza n. 52 del 13 ottobre 2011.
I fatti di causa sono quelli tipici di un accertamento fondato sull’applicazione dei parametri di cui all’art. 3, commi 181 e 183, della L. 549/1995 e DPCM 29 gennaio 1996. Un promotore finanziario riceveva la notifica di un atto impositivo con cui l’Amministrazione finanziaria rettificava il suo reddito dichiarato sulla base dei risultati derivanti dall’applicazione del suddetto strumento presuntivo. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento, ma i giudici di prime cure ne respingevano il ricorso.
Ci si sarebbe attesi, allora, che i giudici del riesame avessero richiamato le ormai note pronunce delle Sezioni Unite (Cass. 26635-6-7-8 del 2009), con cui gli Ermellini hanno stabilito che gli strumenti di accertamento standardizzato (parametri e studi di settore) integrano presunzioni qualificate, sufficienti a fondare l’accertamento, soltanto a seguito delle emergenze istruttorie derivanti dal contraddittorio tra Ufficio e contribuente, ma non sono in grado di supportare, da soli, la pretesa impositiva.
La C.T. Reg., invece, ha comunque accolto l’appello del contribuente, ma sulla base di altre motivazioni. Il percorso logico-giuridico del Collegio di merito prende le mosse dall’obbligo di registrazione di tutti i dati delle transazioni compiute dagli intermediari finanziari con i loro clienti, come previsto dalla normativa sull’antiriciclaggio (nel testo della pronuncia viene richiamata la L. 197/1991, oggi sostituita dal DLgs. 231/2007 attuativo della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo). Poiché l’attività del contribuente accertato è quella di promuovere e concludere contratti che conducano sostanzialmente ad una transazione finanziaria con l’intermediario per cui opera il promotore (sottoscrizione di titoli, depositi, ecc.), tutte le operazioni da quest’ultimo concluse sono evidentemente tracciate, atteso che a questi viene corrisposta una provvigione sulle transazioni finanziarie concluse con l’intermediario.
La C.T. Reg. accogliendo così la tesi difensiva del contribuente, ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto accedere a tale archivio informatico delle operazioni finanziarie, disponibile per il Fisco ed accessibile attraverso i poteri di indagine finanziaria, per rilevare l’entità delle operazioni promosse dal soggetto accertato e verificare con esattezza l’eventuale presenza di anomalie o discordanze tra quanto dichiarato e ciò che risulta, invece, dal predetto controllo analitico.
L’Agenzia delle Entrate, utilizzando la presunzione semplice recata dallo strumento standardizzato, non aveva provato, secondo i giudici di merito, i fattori specifici ed i fatti noti che avrebbero determinato la maggiore capacità contributiva erroneamente accertata. Inoltre, l’Ufficio non aveva tenuto conto delle particolari modalità di produzione ed attribuzione del reddito del contribuente, totalmente tracciato perché “collegato” a transazioni che gli operatori finanziari sono obbligati a registrare e a rendere disponibili al Fisco.
Per ragioni similari hanno annullato l’accertamento basato sui parametri contabili nei confronti di consulenti finanziari anche C.T. Reg. Roma 22 ottobre 2008 n. 130, C.T. Prov. Lecco 5 luglio 2007 n. 135 e C.T. Reg. Milano 24 gennaio 2011 n. 13.
La tracciabilità delle movimentazioni finanziarie, quindi, da strumento di indagine per l’Amministrazione finanziaria è passato a strumento di difesa per il contribuente, anche se ciò, ovviamente, è circoscritto ad attività peculiari come quella del caso di specie (mentre tutte le transazioni finanziarie, infatti, sono soggette all’obbligo di registrazione, rendendo così tracciabili le provvigioni su di esse percepite dal promotore finanziario, lo stesso presupposto non sussiste, ad esempio, per il commercio dei beni di largo consumo; le stesse circostanze, tuttavia, potrebbero verificarsi anche per i produttori assicurativi, le cui provvigioni sono legate alle polizze sottoscritte: anche queste, infatti, sono registrate dalle compagnie di assicurazione ed accessibili da parte del Fisco).
 
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