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Modifiche alle ritenute sugli utili aliquota unica prevista nella misura del 20%

Ai fini dell'applicazione della nuova aliquota si dovrà far riferimento esclusivamente alla data di incasso degli utili mentre, sempre a tali fini, non assume rilevanza la data di delibera dei dividendi.

Le ritenute e le imposte sostitutive applicabili sugli utili da partecipazione rientrano nell'ambito applicativo della disposizione di carattere generale contenuta nel predetto comma 6, dell'articolo 2, del decreto. Pertanto, le aliquote precedentemente applicate in via ordinaria, vale a dire nella misura del 12,50 e del 27 per cento, saranno sostituite in tali fattispecie dall'aliquota unica prevista nella misura del 20 per cento. 


Ai fini dell'applicazione della nuova aliquota si dovrà far riferimento esclusivamente alla data di incasso degli utili mentre, sempre a tali fini, non assume rilevanza la data di delibera dei dividendi.

L'applicazione della disposizione del predetto comma 6 interessa: 

  • gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti ad IRES;
  • gli utili derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni dalla lettera a), comma 2, dell'articolo 44 del TUIR;
  • gli utili derivanti da associazione in partecipazione e dai contratti di cointeressenza nei casi in cui è previsto un apporto di capitale o un apporto misto di capitale ed opere e servizi.

Al fine di applicare tale nuova aliquota senza incertezze è stato modificato l'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 che, notoriamente, reca le disposizioni sull'applicazione delle ritenute sugli utili derivanti da partecipazioni azionarie in soggetti residenti, da strumenti partecipativi nonché da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza. 
Al riguardo, il comma 13, lettera c), n. 1), dell'articolo 2 del decreto dispone che è soppresso il secondo periodo dell'articolo 27, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 che disponeva l'applicazione della ritenuta nella misura ridotta del 12,50 per cento nel caso di utili pagati ad azionisti di risparmio.

Il successivo n. 2) dispone, invece, che all'ultimo periodo del medesimo comma 3, le parole "dei quattro noni" sono sostituite dalle parole "di un quarto". 
In sostanza, i soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) inclusi nella white list, e dalle società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società nei predetti Stati, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza di un quarto delle ritenuta dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili. Prima delle modifiche normative in commento, il predetto rimborso spettava sino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta operata in Italia. 

Come illustrato nel paragrafo "Altri strumenti e regimi per i quali opera l'esclusione", per espressa previsione del comma 8, dell'articolo 2, del decreto agli utili di cui all'articolo 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600 del 1973, vale a dire gli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società in uno Stato membro dell'Unione Europea nonché in uno Stato aderente all'Accordo SEE inclusi nella white list, nonché residenti in tali Stati, si continua ad applicare la ritenuta nella misura dell'1,375 per cento. 
Inoltre l'articolo 95 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, modificando il comma 8 dell'articolo 2 del decreto, ha confermato la ritenuta prevista, nella misura dell'11 per cento, dal comma 3 del medesimo articolo 27 per gli utili corrisposti a fondi pensioni istituiti nei predetti Stati e, pertanto, in tali fattispecie continua a trovare applicazione l'aliquota dell'11 per cento. 
E' evidente che, nel caso in cui siano applicabili le disposizioni contenute in Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, la ritenuta applicabile sui dividendi non potrà superare la misura massima indicata in tali trattati. 
Rimane altresì inalterata l'applicazione delle particolari misure, derivanti dal recepimento della Direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990, per i dividendi corrisposti da una società "figlia" italiana a società "madri" residenti e contenute nelle disposizioni dell'articolo 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. 
Sostanzialmente i dividendi corrisposti da una società "figlia" italiana ad una società "madre" europea non subiscono imposizione in Italia nel caso in cui sussistano tutti i presupposti indicati dalla Direttiva stessa. 
Con riguardo al regime impositivo previsto per le Società di Investimento Immobiliare Quotate e non Quotate (SIIQ e SIINQ) introdotto dall'articolo 1, commi da 119 a 141 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare al trattamento fiscale dei dividendi conseguiti tramite la partecipazione in SIIQ e SINQ, si ricorda che la ritenuta prevista in caso di distribuzione di utili corrisposti a soggetti diversi da SIIQ e derivanti dall'attività di locazione immobiliare, già prevista nella misura del 20 per cento, rimane ovviamente invariata. 
Al riguardo appare opportuno rilevare che, sino al 31 dicembre 2011, sui dividendi derivanti dalla parte dell'utile di esercizio di SIIQ e SIINQ riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, era applicata una ritenuta nella misura ridotta del 15 per cento. Dal 1° gennaio 2012 sugli stessi proventi la ritenuta, in mancanza di una deroga esplicita, viene applicata nella misura del 20 per cento.
Tornando agli aspetti relativi all'applicazione delle misure recate dal decreto alla generalità degli utili, si ricorda che, ai sensi della vigente normativa, nel caso in cui in cui gli utili siano percepiti da determinate tipologie di soggetti, ad esempio le società di capitali, non viene applicata nessuna ritenuta.

E' evidente che in tal caso la misura del 20 per cento, prevista dal comma 6, articolo 2 del decreto per le ritenute e le imposte sostitutive applicabili ai redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria misura, continua a non trovare applicazione. 
Diversamente, i dividendi e i proventi ad essi assimilati corrisposti agli enti non commerciali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 344 del 2003, non sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto sulla quota imponibile dei dividendi e proventi stessi (cfr. risoluzione n. 85/E dell'11 luglio 2005). 
Resta ovviamente immutato il trattamento fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni di natura qualificata o detenute nell'ambito del regime d'impresa. A tali utili, infatti, continuerà ad applicarsi la tassazione in base alle aliquote IRPEF sulla parte imponibile (40 o 49,72 per cento, a seconda che gli utili siano stati prodotti, rispettivamente, prima dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 o a decorrere da tale esercizio). 
Secondo quanto previsto dal comma 10, articolo 2, del decreto per i dividendi e i proventi ad essi assimilati la misura dell'aliquota del 20 per cento si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012. 
Pertanto ai fini dell'applicazione della nuova aliquota si dovrà far riferimento esclusivamente alla data di incasso degli utili mentre, sempre a tali fini, non assume rilevanza la data di delibera dei dividendi.

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