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Legge stabilitò 2016 - IVIE sugli immobili esteri non si applica

esclusione prevede l’eccezione delle unità immobiliari che in Italia ri­sul­tano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,

A partire dal 2016, l’IVIE sugli immobili esteri non si applica:

  • al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa;
  • alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di se­parazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effet­ti civili del matrimonio.

Tale esclusione prevede l’eccezione delle unità immobiliari che in Italia ri­sul­tano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’ali­quo­ta nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo am­mon­tare, di 200,00 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Inoltre, se l’unità immobiliare risulta adibita ad abitazione prin­ci­pale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi propor­zionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

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