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Legge stabilità 2016 - termini accertamento allungati

Dalle dichiarazioni di Unico 2017 accertamenti in cinque anni entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione (quindi entro il 31 dicembre 2022 per il periodo 2016); 

La revisione dei termini per i controlli fissa una precisa entrata in vigore evitando così dubbi applicativi e sovrapposizione di differenti regimi i quali, a seconda dei casi, potrebbero risultare più o meno favorevoli al contribuente.
Il futuro 
Le nuove regole si applicheranno per gli avvisi emessi con riferimento sia alle imposte sui redditi, sia all’Iva, dai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2016. Ne consegue, per la gran parte dei casi in cui tale periodo coincide con l’anno solare, che saranno sottoposte al nuovo regime le dichiarazioni del 2016 da presentarsi con Unico 2017. A partire da queste dichiarazioni, gli uffici potranno svolgere accertamenti:
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione (quindi entro il 31 dicembre 2022 per il periodo 2016); 
entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare in ipotesi di omissione o nullità della dichiarazione (quindi entro il 31 dicembre 2024 per il periodo 2016).
Questi termini valgono sia se il contribuente ha commesso violazioni tributarie penalmente rilevanti, sia se la rettifica riguarda illeciti di tipo amministrativo.
Il passato 
Per il passato, invece, e quindi per i periodi di imposta dal 2010 al 2015 compreso, si osservano le regole attuali in vigore dall’agosto (decreto legislativo 128/2015) e quindi: 
per le violazioni tributarie non costituenti reato la rettifica ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva potrà avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno in caso di omessa presentazione;
per le violazioni costituenti reato, denunciato all’autorità giudiziaria entro gli ordinari termini di decadenza, le rettifiche potranno avvenire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero del decimo anno in ipotesi di omessa presentazione. 
Quindi, esemplificando, le ultime dichiarazioni da presentare in vigenza del regime in vigore fino al 31 dicembre 2015 saranno relative al periodo di imposta 2015 (da presentare nella maggior parte dei casi entro settembre 2016). 
Esse potranno essere rettificate entro il 31 dicembre 2020, ove non vi siano reati tributari, ovvero entro il 31 dicembre 2024 in caso di delitti tributari denunciati all’autorità giudiziaria entro il 31 dicembre 2020. 
La novità contenuta nella legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) di stabilità modificativa delle disposizioni in tema di accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi prevede due interventi. Da un lato elimina la possibilità di raddoppiare gli ordinari termini di accertamento in presenza di violazioni per le quali è stata presentata la denuncia penale per uno dei reati tributari contenuti nel decreto legislativo 74/2000. 

Dall’altro, in sostituzione dell’attuale disciplina, dispone un ampliamento dei termini ordinari di rettifica delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva.
I poteri di accertamento devono essere così esercitati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (in luogo del quarto anno) ovvero entro il 31 dicembre del settimo anno successivo in caso di dichiarazione omessa o nulla (in luogo del quinto anno). La novità si applica a decorrere dal periodo di imposta 2016 con riferimento, cioè, a Unico 2017.

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