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Legge stabilità 2016 - Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato

Sgravi contributivi assunzioni tempo indeterminato esonero parziale versamento 40% complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL; per un periodo massimo di 24 mesi

Anche per il 2016 si prevede il riconoscimento, a favore dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, di un significativo sgravio di natura contributiva.

In particolare, l’incentivo per il 2016:

  • consiste in un esonero parziale dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • viene riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250,00 euro su base annua.

Casi di esclusione ed incumulabilità

Lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni non trova applicazione qualora le stesse riguardino:

  • contratti di apprendistato e di lavoro domestico;
  • lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
  • lavoratori per i quali il beneficio in argomento sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;
  • lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in es­se­re un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l’1.1.2016.

L’agevolazione non può essere cumulata con altre misure di riduzione contri­butiva previste dalla normativa vigente.

Estensione del bonus per il 2017 nel Mezzogiorno

L’esonero contributivo in esame viene esteso alle assunzioni a tempo inde­ter­minato effettuate nell’anno 2017 dai datori di lavoro privati:

  • operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Pu­glia, Calabria e Sardegna;
  • previa verifica delle dotazioni finanziarie.

Trasferibilità del bonus in caso di appalto

Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che as­su­me un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell’eso­nero con­tri­butivo in argomento, conserva il diritto alla fruizione dell’esonero contri­bu­tivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua compu­tando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

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