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lavorazione ue 7-ter, identificazione triangolazione committente

lavorazioni relative a beni mobili materiali sono territorialmente rilevanti nel Paese di stabilimento del committente, soggetto passivo Iva, quindi soggette a reverse charge identificazione iva in paese ue

prestazioni di lavorazione “natura generica” 7-ter, primo comma, lett. a), DPR.633/72. - Intra 1-Intra 2 quater parte fiscale e parte statistica

 

Dal 2010, le prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali sono territorialmente rilevanti nel Paese di stabilimento del committente, soggetto passivo Iva, quindi soggette a reverse charge.

In base alla regola generale, previste per i rapporti “B2B”, dall’articolo 7-ter, primo comma, lett. a), D.P.R. 633/1972, ed in considerazione della loro natura generica, per tali prestazioni è previsto l’obbligo di presentazione dei modelli:

- Intra 1-quater per i servizi resi e

- Intra 2-quater, per i servizi ricevuti.

 

costituiscono prestazione di servizi

Sono servizi le operazioni caratterizzate da un apporto di valore al prodotto finito costituito:

- per il 25% dal valore delle parti grezze fornite dal cliente e

- per il 75% dal valore aggiunto del prestatore di cui

il 30% relativo alle parti e componenti e

il 45% relativo alla lavorazione.

 

registro di carico e scarico art.50, DL.331/93.

 

Indipendentemente dall’obbligo di compilazione della parte fiscale o statistica degli elenchi riepilogativi, le movimentazioni intracomunitarie di beni a titolo non traslativo della proprietà – comprese, pertanto, quelle aventi per oggetto i beni da lavorare o i beni lavorati – devono essere annotate nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 50, comma 5, D.L. 331/1993.

Lo stesso obbligo va osservato anche nelle ipotesi in cui l’operazione sia qualificabile come una cessione di beni con prestazione accessoria.

 

elenchi riepilogativi ai soli fini statistici

La movimentazione intracomunitaria dei beni a scopo di lavorazione deve essere rilevata negli elenchi riepilogativi ai soli fini statistici da parte degli operatori tenuti alla presentazione degli elenchi con periodicità mensile.

In particolare.

SPEDIZIONI

per le spedizioni, nella colonna 5 (natura della transazione) del modello Intra 1-bis occorre indicare il codice 4, che identifica le “operazioni in vista di una lavorazione per conto terzi”;

ARRIVI

per gli arrivi, nella colonna 6 (natura della transazione) del modello Intra 2-bis occorre indicare il codice 5, che identifica le “operazioni successive ad una lavorazione per conto terzi”.

 

esclusi dalla rilevazione statistica

Restano esclusi dalla rilevazione statistica i beni destinati ad essere riparati e restituiti in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati e i pezzi difettosi sostituiti.

L’esonero è previsto dall’Allegato XI alla determinazione dell’Agenzia Dogane e dei Monopoli n. 18978/2015, ove si precisa che la riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria e che l’obiettivo dell’operazione è semplicemente quello di mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non la modifica della natura dei beni.

 

cessione di beni con prestazione accessoria

Tale situazione ricorre, per esempio, in presenza di un contratto di cessione o di acquisto, caratterizzato da una movimentazione di beni di scarso valore inviati dall’acquirente/committente affinché il cedente/prestatore li utilizzi nella fase di adattamento, assiemaggio, assemblaggio o montaggio per la realizzazione del prodotto finito fornito all’acquirente/committente.

La movimentazione dei beni a scopo di lavorazione dà luogo alla compilazione ai fini fiscali degli elenchi riepilogativi, quando l’operazione sia qualificabile come una cessione di beni con prestazione accessoria.

In tale ipotesi, infatti, la classificazione giuridica dell’operazione non può essere cambiata, essendo evidente, avuto riguardo all’oggetto della medesima, la prevalenza della materia ceduta sull’opera prestata dal cedente (C.M. n. 145/E/1998, § 3).

 

Distinzione tra prestazione di servizi e cessione di beni

Nella Risoluzione n. 272/2007, l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che, al fine di distinguere in concreto se una determinata operazione rientri nel concetto di cessione ovvero di prestazione, occorre fare riferimento a diversi criteri, tra cui assume particolare rilevanza oltre alla volontà delle parti (ordini, email, contratti, schede lavorazione) è che:

- costituisce una prestazione di servizi l’operazione caratterizzata da un apporto di valore al prodotto finito costituito:

- per il 25% dal valore delle parti grezze fornite dal cliente e

- per il 75% dal valore aggiunto del prestatore di cui

il 30% relativo alle parti e componenti e

il 45% relativo alla lavorazione.

 

Obbligo compilazione valore statistico spedizioni oppure arrivi superiore a 20 milioni euro

In merito alla compilazione dei modelli Intra 1-bis e Intra 2-bis, l’articolo 6, quarto comma, D.M. 22 febbraio 2010 prevede che i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna e al modo di trasporto sono obbligatori solo per i soggetti che, nell’anno precedente, hanno realizzato (o che presumono di realizzare nell’anno in corso in caso di inizio dell’attività) un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20.000.000 euro.

 

Soggetto con obbligo Intra mensile

Devono inviare il modello Intra mensile i contribuenti che hanno effettuato operazioni, nel trimestre di riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti, un ammontare di operazioni intra superiore a 50.000 euro.

L’esonero in esame, tuttavia, non opera per il dato relativo al valore statistico se l’operatore economico è un soggetto mensile tenuto a presentare gli elenchi riepilogativi per la sola parte statistica.

Nell’ipotesi delle lavorazioni, pertanto, la colonna “valore statistico” deve essere compilata anche se il valore delle spedizioni o degli arrivi è inferiore a 20 milioni.

Si ricorda che nel calcolo del volume delle spedizioni e degli arrivi rilevano non soltanto le cessioni e gli acquisti intracomunitari, ma – come precisato dalla C.M. 60/D/1999 – tutti gli scambi intracomunitari di beni rilevanti ai fini dell’applicazione del Reg. UE n. 3330/1991 (ora Reg. UE n. 638/2004).

Di conseguenza, vanno computate le spedizioni e gli arrivi a titolo non traslativo della proprietà, comprese quindi le lavorazioni, mentre restano esclusi i movimenti non soggetti alla rilevazione statistica (es. beni destinati ad essere riparati e restituiti in seguito alla riparazione, merci destinate ad un uso temporaneo o restituite dopo tale uso).

 

Triangolazione

Considerando l’ipotesi in cui la lavorazione sia effettuata nell’ambito di una triangolazione.

Un primo caso lavorazione

Operatore nazionale (IT) che invia materie prime per la lavorazione

ad un primo  soggetto greco (EL1), per la lavorazione,

con incarico a quest’ultimo (EL1) di inviare il semilavorato per un’ulteriore lavorazione

ad altro secondo soggetto greco (EL2), al termine della quale seconda lavorazione

quest’ultimo EL2 invierà tornando il prodotto finito in Italia a IT.

 

Come indicato dalla C.M. 10 giugno 1998, n. 145/E (§ 3.2), IT:

  • annota l’invio delle materie prime nel registro di carico e scarico, di cui all’art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993;
  • compila, se mensile, il modello INTRA 1-bis per la sola parte statistica, indicando come valore statistico (colonna 9) quello delle materie prime e, come natura della transazione (colonna 5), il codice 4, che identifica le “operazioni in vista di una lavorazione per conto terzi”;
  • riceve il prodotto finito da EL2 e, se mensile, compila il modello INTRA 2-bis per la sola parte statistica, indicando come valore statistico (colonna 10) quello del prodotto finito, dato dal valore delle materie prime più il corrispettivo delle lavorazioni rese da EL1 e EL2 e, come natura della transazione (colonna 6), il codice 5, che identifica le “operazioni successive ad una lavorazione per conto terzi”;
  • integra con IVA le fatture ricevute da EL1 e EL2, con successiva annotazione delle fatture integrate nei registri delle fatture emesse e degli acquisti;
  • compila il modello INTRA 2-quater per la prestazione di lavorazione ricevuta da EL1 e EL2.

 

Gli adempimenti esposti sono identici anche nel caso in cui il secondo terzista EL2 non fosse stabilito in Grecia, ma in altro Paese membro.

In questa situazione, tuttavia, nella colonna 13 del modello INTRA 2-bis occorre indicare, come Paese di provenienza, il codice ISO del Paese del secondo terzista, diverso dalla Grecia.

 

Un secondo caso cessione beni e lavorazione

Un ulteriore caso è quello dell’operatore italiano (IT1) che

vende materie prime al proprio cliente greco (EL)

ma con consegna, per conto del cliente greco EL, ad altro soggetto italiano (IT2) per la lavorazione,

al termine della quale quest’ultimo (IT2)  invierà i beni lavorati ad EL, al quale IT1 ha venduto i beni.

 

Come indicato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 6 agosto 2010, n. 43 (§ 4)

IT1 effettua una cessione intracomunitaria non imponibile IVA ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993.

IT1 emettere fattura nei confronti di EL e,

IT1 di conseguenza, è tenuto a compilare il modello INTRA 1-bis. IT1, inoltre,

IT1 deve munirsi della prova dell’effettiva uscita dei beni (CMR) dal territorio dello Stato, in mancanza della quale è tenuto a regolarizzare l’operazione con assoggettamento ad imposta.

IT2, soggetto che esegue la lavorazione, deve:

  • riportare nel registro di carico e scarico, di cui all’art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993, i beni ricevuti da IT1 per conto di EL;
  • emettere fattura per la lavorazione nei confronti del committente EL che, ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, deve contenere l’indicazione “inversione contabile” e l’eventuale norma, comunitaria o nazionale, di riferimento (art. 44 della Direttiva n. 2006/112/CE o art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972);
  • compilare il modello INTRA 1-quater per la prestazione di lavorazione resa da IT2 ad EL;
  • cooperare con IT1 per consentire a quest’ultimo di acquisire la prova dell’avvenuto trasporto/spedizione dei beni in Grecia.

Per l’operatore nazionale IT1, gli adempimenti precedentemente descritti vanno osservati anche nell’ipotesi in cui le materie prime cedute ad EL fossero consegnate, per suo conto, per conto di EL, ad un soggetto portoghese (PT), il quale PT, invierà i beni lavorati in Grecia ad EL, ultimo acquirente cliente di IT1.

In pratica se la lavorazione viene effettuata da soggetto Portoghese (PT) allora IT1 deve:

  • emettere fattura ad EL in regime di non imponibilità ex art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993 per la cessione dei beni,  
  • compilare il documento di trasporto per la consegna in conto lavoro delle materie prime a PT al quale sono spedite su incarico di EL;
  • compilare il modello INTRA 1-bis per la parte fiscale e, se mensile, anche per la parte statistica, indicando PT nella colonna 12 (Paese di destinazione).

 

identificazione ai fini IVA in Portogallo di IT

Se IT1 cede le materie prime, cedute ad EL, e consegnate, per suo conto (di EL), ad un soggetto portoghese (PT), il quale invierà i beni lavorati in Grecia ad EL, ma l’incarico della lavorazione fosse dato da IT, anziché dal greco EL, siamo in una diversa situazione.

Nella diversa situazione in cui l’incarico della lavorazione fosse dato da IT anziché dal suo cliente greco EL, l’art. 41, comma 3, del D.L. n. 331/1993, come modificato dall’art. 13, comma 1, lett. b), della L. n. 115/2015 (legge europea 2014), implica l’obbligo di identificazione ai fini IVA in Portogallo di IT per il trasferimento a “se stessi”, non imponibile IVA in Italia siccome soggetto a IVA in Portogallo ai sensi dell’art. 21 della Direttiva n. 2006/112/CE.

Questo perché la vendita è effettuata da IT1 ma posizionato ai fini lVA nel paese Portogallo.

In quanto l’incarico della lavorazione dato direttamente da IT a PT avrebbe reso solo in Portogallo il bene come “finito” e “pronto per la vendita” a EL.

Secondo la direttiva UE è in Portogallo che i beni sono divenuti conformi agli impegni contrattuali convenuti da IT con EL, nella ipotesi che sia IT ad incaricare PT della lavorazione.

In questa ipotesi, il numero di partita IVA aperto da IT trova fondamento nella delocalizzazione della cessione posta in essere nei confronti del cliente greco, che si considera territorialmente rilevante in Portogallo ai sensi dell’art. 32 della Direttiva n. 2006/112/CE.

Come affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza Fonderie 2A, di cui alla causa C-446/13 del 2 ottobre 2014, è in tale Paese, PT, infatti, che i beni oggetto di cessione sono divenuti conformi agli impegni contrattuali convenuti da IT con EL, per cui la fattura di vendita in regime di non imponibilità deve essere emessa dalla partita IVA portoghese di IT.

 

 

Periodicità dei modelli INTRA

INTRA-1 cessioni 

per le cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi diverse da servizi e lavorazioni, di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972;

INTRA-2 acquisti

per gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.

 

Periodicità trimestrale

Da inviare entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento, da parte dei contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (acquisti, cessioni, prestazioni di servizi rese e prestazioni di servizi ricevute),  per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; riferimento è a ciascuna categoria di operazioni.

Coloro che sono tenuti alla presentazione con periodicità trimestrale, possono adottare quella mensile, ma optando per tale scelta devono mantenerla per l’intero anno solare.

 

Periodicità mensile

Da inviare entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento; da parte dei contribuenti che hanno effettuato operazioni, nel trimestre di riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti, per un ammontare superiore a 50.000 euro. riferimento è a ciascuna categoria di operazioni,

 

Assenza di operazioni intra

Se per un mese o un trimestre non è stata compiuta nessuna operazione non esiste alcun obbligo dichiarativo.

 

periodicità mensile per almeno quattro trimestri consecutivi

Se il limite di 50.000 euro è stato superato anche in uno solo dei quattro trimestri dell’anno precedente, il contribuente sarà tenuto ad una periodicità mensile per almeno quattro trimestri consecutivi (art. 2, comma 1, lett. a, D.M. 22.02.2010). In tale caso potrà ritornare a presentare trimestralmente gli elenchi, se non supererà la soglia di 50.000 euro per almeno quattro trimestri consecutivi.

 

riferimento a ciascuna categoria di operazioni

Poiché il riferimento è a ciascuna categoria di operazioni, è possibile che uno stesso contribuente adotti una periodicità mensile per gli acquisti di beni e prestazioni ricevute (INTRA-2) e una trimestrale per le cessioni di beni e prestazioni rese (INTRA-1).

 

soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri 

I soggetti passivi che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri presenteranno gli elenchi con cadenza trimestrale, sempre che, nei trimestri già trascorsi e in quello in corso, non sia stato superato per ciascuna categoria il limite di 50.000 euro.

Coloro che sono tenuti alla presentazione con periodicità trimestrale, possono adottare quella mensile, ma optando per tale scelta devono mantenerla per l’intero anno solare.

I requisiti di periodicità devono essere quindi costantemente monitorati.

Se infatti un contribuente che presenta un elenco riepilogativo trimestralmente nel corso di un trimestre supera la soglia dei 50.000 euro (da considerare sempre per ogni singola categoria di operazioni), deve passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato.

nuove iniziative produttive (art. 13 L. n. 388/2000) e quello agevolato (art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011)

Si segnala infine che i soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive e quello agevolato, anche se liquidano l’Iva a cadenza annuale devono rispettare comunque la periodicità trimestrale per quanto concerne i modelli INTRASTAT.

Passaggio da trimestrale a mensile

Nel caso di passaggio da trimestrale a mensile, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentati gli elenchi riepilogativi opportunamente contrassegnati.

Come precisato dalla C.M. 36/E/2010, parte seconda, quesito 1:

  • in caso di superamento della soglia a gennaio, l’operatore presenterà un elenco trimestrale entro il 25 febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella “primo mese del trimestre”;
  • nel caso di superamento della soglia a febbraio, sarà presentato entro il 25 marzo un elenco trimestrale contenente i dati relativi a gennaio e febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella “primo e secondo mese del trimestre”;
  • in caso di superamento a marzo, sarà presentato un elenco trimestrale contenente i dati di gennaio, febbraio e marzo entro il 26 aprile, contrassegnando la casella “trimestre completo”.

 

 

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