Home » Approfondimenti » Ecotassa emissioni veicoli: avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle

Ecotassa emissioni veicoli: avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle

dovuto il pagamento dell’Ecotassa per coloro che hanno acquistato, anche in Leasing autovetture con emissioni di CO2 superiori a 160 Co2 g/km nel periodo che va dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.

Ecotassa emissioni veicoli: avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate

L’imposta è dovuta dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 ed è stata abolita dal 1° gennaio 2022.

Ricordiamo che sono tenuti al pagamento dell’Ecotassa coloro che hanno acquistato, anche in locazione finanziaria e anche all’estero, e immatricolato in Italia le autovetture con emissioni di CO2 superiori a 160 Co2 g/km nel periodo che va dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.

L’importo dovuto per l’Ecotassa è calcolato sulla base di n. 4 scaglioni di emissioni di CO2 stabilite dalla legge e deve essere versato dall’acquirente, una sola volta contestualmente all’immatricolazione del veicolo, o da chi richiede l’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente, entro il giorno di immatricolazione del veicolo stesso.

L’agenzia ha cinque anni per fare accertamenti.

Per il periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021 è stata prevista la c.d. “ecotassa”: si tratta dell’imposta sull’acquisto (anche in locazione finanziaria) e l’immatricolazione in Italia dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, con emissione di biossido di carbonio per chilometro eccedente la soglia di 160 CO2 g/km.

L’importo dell’ecotassa auto viene calcolato in base alle emissioni del veicolo.

Al momento dell’immatricolazione si verificano i dati presenti sul libretto di circolazione e in modo proporzionale verrà calcolata l’imposta. Le soglie di emissioni e gli importi dovuti sono i seguenti:

  • per emissioni da 161 a 175 g/km di CO2 è prevista una tassa di 1.100 euro;
  • per emissioni da 176 a 200 g/km di CO2 è prevista una tassa di 1.600 euro;
  • per emissioni da 201 a 250 g/km di CO2 è prevista una tassa di 2.000 euro;
  • per emissioni da 251 a 290 g/km di CO2 è prevista una tassa di 2.500 euro;
  • per emissioni superiori a 290 g/km di CO2 è prevista una tassa di 2.800 euro.

Al di sotto dei 160 g/km di CO2, non sei tenuto al pagamento di alcuna tassa.

Controllare sul libretto di circolazione in quale soglia rientra l’auto in modo da conoscere con esattezza l’importo dell’ecotassa.

Le modalità di pagamento dell’ecotassa possono variare in base alla città di appartenenza il pagamento avviene tramite modello F24 elide con codici tributo "3500" per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 1, commi da 1042 a 1045, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. ECOTASSA).

riportando:

  • nella sezione "CONTRIBUENTE", nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
  • nella sezione "ERARIO ED ALTRO":
  • nel campo "tipo", la lettera "A";
  • nel campo "codice", il codice tributo "3500";
  • nel campo "elementi identificativi", il numero di telaio del veicolo per il quale è effettuato il pagamento dell'imposta;
  • nel campo "anno di riferimento", l'anno di immatricolazione del veicolo in Italia, espresso nel formato "AAAA".

 

Per accertamento, riscossione e contenzioso valgono, per quanto compatibili, le norme sulle imposte sui redditi.

Quindi il tributo dovrebbe essere accertabile fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era dovuto il versamento. In base al testo del comma 1042, soggetto passivo è solo l’acquirente.

In caso di mancato versamento si può ricorrere al ravvedimento operoso cumulando gli interessi con l’imposta e utilizzando il codice tributo «8911» per le sanzioni.

La sanzione è del 30%.

Dopo 90 giorni sanzione del 6% più interessi

 

A partire dall’11 novembre 2024 l’ Agenzia delle Entrate ha introdotto tre codici tributo specifici per ogni casistica, andando a sostituire quelli precedenti. I codici tributo da utilizzare su modello F24 Elide in base alla natura del versamento sono:

A600, ai sensi dell’art. 1, commi 1042 e 1042-bis della legge n. 145/2018, come “Atto di accertamento”;

A601, ai sensi dell’art. 1, commi 1042 e 1042-bis della legge n. 145/2018, come “Atto di accertamento – sanzioni”;

A602, ai sensi dell’art. 1, commi 1042 e 1042-bis della legge n. 145/2018 – “Atto di accertamento – interessi”.

 

Questi codici vanno utilizzati per pagare quanto dovuto successivamente alla notifica dei controlli effettuati dallo Stato con conseguente applicazione di sanzioni e interessi per il mancato pagamento dell’imposta.

 

L’imposta è stata abolita dal 1° gennaio 2022.

Pertanto, nel caso in cui dovessero risultare accertamenti per tale annualità è sufficiente presentare istanza di autotutela per l’annullamento di un atto palesemente illegittimo e, se del caso, ricorso al giudice tributario. 

 

Le misure disincentivanti l’acquisto di autoveicoli con alte emissioni di CO2 (commi da 1042 a 1045)

Come sopra anticipato, le disposizioni recano previsioni disincentivanti, sotto forma di imposta, per aver acquistato autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia (la c.d. ECOTASSA).

In particolare, viene introdotta, per le auto acquistate a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, un’imposta parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, a carico di chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo:

-           nuovo di categoria M1, destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti;

-           con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km

Ai fini della debenza dell’imposta, l’acquisto (anche in locazione finanziaria) e l’immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi nell’arco temporale individuato dal comma 1042; di conseguenza, ad esempio,

Non è assoggettato al pagamento dell’imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo in data 28 febbraio 2019 la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo 2019. Deve ritenersi che il requisito dell’immatricolazione come indicato nel comma 1042 non sia integrato e, pertanto, non sia assoggettato ad imposta l’acquisto di veicoli nuovi di categoria M1, al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 131 e 138 del codice della strada poiché, nel primo caso, l’immatricolazione del veicolo avviene su richiesta del Ministero degli Affari Esteri (articolo 131, comma 2, del C.d.S.) e, nel secondo caso, si tratta di un’immatricolazione “speciale” che avviene direttamente da parte dell’ente proprietario del veicolo ovvero su richiesta dello stesso (articolo 138 del C.d.S.).

Per quanto riguarda il requisito dell’acquisto, rileva anche l’acquisto del veicolo nuovo effettuato all’estero purché acquisto e immatricolazione avvengano nell’arco temporale individuato dalla disposizione in commento.

L’importo dovuto dell’imposta è parametrato in base a 4 scaglioni di emissioni di CO2 normativamente indicate.

L’imposta non è applicata ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/CE (ad esempio, camper, veicoli blindati, ambulanze, veicoli con accesso per sedia a rotelle, ecc.).

 

In merito alle modalità di versamento, l’imposta in argomento è versata dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo n. 241 del 1997, successivamente al verificarsi dei due presupposti, entro il giorno di immatricolazione del veicolo stesso.

In materia di accertamento, riscossione e contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 3. Le disposizioni comuni alle misure incentivanti e disincentivanti (commi 1046 e 1047) Ai fini della determinazione del contributo incentivante spettante all’acquirente del veicolo a bassa emissione di CO2, nonché per la determinazione della nuova imposta in caso di acquisto di veicolo nuovo con alte emissioni di CO2, è previsto che, fino al 31 dicembre 2020, il numero dei grammi di CO2 emessi per chilometro sia quello relativo al ciclo di prova NEDC (New European Driving Cycle) come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione di ciascun veicolo ed è quello da utilizzare per determinare il contributo. E’ stabilito, infine, che allo scopo di monitorare lo stato di attuazione delle misure incentivanti e disincentivanti in argomento, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio, che si avvale anche delle informazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

- Dott. Umberto Pavoni -

Collaboriamo con

- Dott. Umberto Pavoni -

Consulenza START-UP

- Dott. Umberto Pavoni -

Organizzazione e Management

- Dott. Umberto Pavoni -

Chi Siamo

- Dott. Umberto Pavoni -

Affitti e cedolare secca 21%

- Dott. Umberto Pavoni -

Paesi in Black List

- Dott. Umberto Pavoni -

Operazioni di scissione

- Dott. Umberto Pavoni -

Omaggi Natalizi

- Dott. Umberto Pavoni -

Circolari

- Dott. Umberto Pavoni -

Metteteci alla Prova