Home » NewsFlash » Detrazione IVA 2021 se fattura arriva gennaio 2021

Detrazione IVA 2021 se fattura arriva gennaio 2021

Per le fatture “a cavallo d’anno”, non si applica la regola generale detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Detrazione IVA nel 2021 se la fattura arriva a gennaio 2021

Come tutti gli anni alla fine dell’anno, particolare attenzione deve essere posta alla gestione delle fatture attive e passive, anche per i riflessi che il momento di emissione e di ricezione possiedono rispetto all’esigibilità dell’imposta e al diritto alla detrazione.

È da rammentare innanzitutto che per le fatture “a cavallo d’anno”, non si applica la regola generale che consente l’esercizio del diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La regola espressamente esclude i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’ anno precedente”.  Operativamente significa che non potrà detratta nella liquidazione riferita al mese di dicembre 2020 (per i mensili, da effettuarsi entro il 16 gennaio 2020), l’imposta relativa ad una fattura di un fornitore di dicembre 2020, se ricevuta nei primi 15 giorni di gennaio 2021.

 

Dal lato del venditore/cedente/prestatore la fattura datata 31.12.2020 può essere trasmessa entro 12 giorni in caso di fattura immediata (senza DDT) oppure entro 15 giorni in caso di bene con DDT.

Quest’anno 2020 per la questione relativa ai cambi di tipo documento e natura operazione, l’invio è consigliato entro il 10.01.2021, se la fattura prevede l’utilizzo di codici “cancellati” dalla nuova nomenclatura.

 

Esemplificando, quindi, per una cessione di beni posta in essere il 20.12.2020, con DDT, la relativa fattura potrà essere generata, con data 31.12.2020, e trasmessa entro i successivi 10 giorni del 2021.

Nell’esempio il venditore/cedente/prestatore inserisce la fattura datata 20.12.2020 nell’iva a debito per dicembre 2020.

Al contrario l’acquirente/cessionario/committente, riceverà la fattura nel 2021 e quindi a cavallo d’anno, perciò non potrà esercitare il diritto alla detrazione a dicembre 2020 nell’ultimo periodo dell’anno, neppure se procedesse all’annotazione entro il 15.01.2021.

Per le fatture datate dicembre 2020 e ricevute nel mese di gennaio 2021 la detrazione dell'IVA potrà essere esercitata nella liquidazione del mese di gennaio 2021 oppure, solo nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2020. Nel caso la detrazione relativa alle fatture ricevute nell’anno precedente prevede la registrazione su apposito registro sezionale del registro degli acquisti.

Apposito registro sezionale acquisti

Per detrarre l’IVA nella dichiarazione IVA per l’anno 2020, di una fattura datata 2020 e ricevuta nel 2021, si dovrà registrarla in un'apposita sezione di un apposito registro sezionale acquisti per evidenziare che l'imposta, non computata nelle liquidazioni periodiche IVA del 2020, ma concorre alla determinazione del saldo IVA 2020.

 

Memo effettuazione dell’operazione ai fini IVA

L’operazione si considera effettuata ai fini IVA ai sensi dell’articolo 6”. A tal proposito è utile rammentare che, in ragione dell’art. 21 comma 2 lett. g-bis) del DPR 633/72, la data di effettuazione dell’operazione deve sempre essere indicata sulla fattura, se diversa dalla data di emissione del documento.

Al fine dell’applicazione della norma appena descritta, è quindi essenziale rammentare che, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72:
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate al momento di stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate al momento di consegna o spedizione dei beni;
- le cessioni di beni (immobili e mobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, a prescindere dall’avvenuta esecuzione della prestazione.

Occorre poi considerare che tutte le operazioni si considerano comunque effettuate se, antecedentemente rispetto al “naturale” momento di effettuazione dell’operazione, venga emessa fattura o pagato, anche parzialmente, il corrispettivo.

- Dott. Umberto Pavoni -

Chi Siamo

- Dott. Umberto Pavoni -

Metteteci alla Prova

- Dott. Umberto Pavoni -

Organizzazione e Management

- Dott. Umberto Pavoni -

Circolari

- Dott. Umberto Pavoni -

Omaggi Natalizi

- Dott. Umberto Pavoni -

Operazioni di scissione

- Dott. Umberto Pavoni -

Paesi in Black List

- Dott. Umberto Pavoni -

Affitti e cedolare secca 21%

- Dott. Umberto Pavoni -

Collaboriamo con

- Dott. Umberto Pavoni -

Consulenza START-UP