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Come contabilizzare i bonus fiscali ricevuti per effetto del Covid

Esempi di scrittura contabile Bonus sanificazione; Contributo a fondo perduto; Bonus locazioni

Come contabilizzare i bonus fiscali ricevuti per effetto del Covid 

Esempi di scrittura contabile

Bonus locazioni

Esso concede un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione (anche d’azienda o ramo d’azienda), di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta così maturato non concorre alla formazione della base imponibile ai fini della determinazione delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e dell’IRAP.

Pertanto sarà oggetto di variazione in diminuzione nell’apposito quadro dichiarazione dei redditi (ad esempio quadro RF).

La norma, in termini generali, prevede che il relativo credito d'imposta sia utilizzabile:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero

- in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Il credito d’imposta ha natura di contributo in conto esercizio e, dovrà, quindi, essere rilevato con la seguente scrittura:

--> Crediti compensabili v/erario A Contributi in conto esercizio non fiscalmente imponibili

Bonus sanificazione

Il bonus sanificazione genera crediti d’imposta, in funzione delle spese sostenute, per: a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tale attività; b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale; c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti; e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Anche in questo caso il relativo credito d’imposta assume la natura di contributo in conto esercizio e, quindi, potrà essere contabilizzato analogamente alla scrittura 1.

--> Crediti compensabili v/erario A Contributi in conto esercizio non fiscalmente imponibili

Unica particolarità se i dispositivi sono attrezzature e quindi beni strumentali, che abbiano la natura di beni strumentali, è opportuno ripartire la durata del contributo con il periodo di ammortamento mediante la tecnica contabile dei risconti.

Altra particolarità, è stato concesso in un certo importo poi aumentato; da verificare l’effettivo utilizzo nel 2020 e 2021.

Il credito d'imposta non concorre alla base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP; dovrà essere fatta una variazione in diminuzione in unico; componente positivo del Conto economico sarà tra i contributi alla voce A5 del Conto economico.

 

Contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto ha un diverso trattamento contabile e fiscale; è stato erogato direttamente dallo Stato, con accredito sul conto corrente bancario alle imprese che ne hanno formulato istanza.

Da un punto di vista contabile avremo:

- una prima rilevazione al sorgere del credito (alla formulazione dell’istanza e relativa accettazione da parte del sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate)

--> Crediti V/Erario A Contributi in conto esercizio non fiscalmente imponibili

- una seconda rilevazione a evidenza finanziaria (a seguito della relativa erogazione).

--> Banca A Crediti V/Erario

Aanche questo credito d'imposta non concorrerà alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP; il componente positivo del Conto economico generatosi, sarà accolto tra i contributi alla voce A5 del Conto economico, e parimenti, dovrà essere operata una variazione in diminuzione in unico.

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