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Scritture contabili sostituzione professionista non comunicata dal ex Cliente

Il DLgs 2023 semplificazioni prevede la possibilità di presentazione della comunicazione all’AdE, fatta dal precedente depositario che “comunicherà all’agenzia delle Entrate la cessazione dell’incarico.

Nel quadro F, del modello AA9/12 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi e nel quadro E, del modello AA7/10 per gli altri soggetti, devono risultare anche: il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal Dpr.n.633/1972; il codice o i codici fiscali dei soggetti depositari delle scritture contabili; nonché i dati relativi ai luoghi della loro conservazione.

In precedenza, senza la collaborazione del cliente, però, queste comunicazioni non possono essere inviate oppure aggiornate e spesso tali dati rimangono invariati anche se viene sostituito il professionista e modificato il luogo di tenuta e conservazione delle scritture, in quanto è il soggetto Iva che deve sottoscrivere e/o deve delegare un intermediario per l’invio.

Grazie all’articolo 4 del DLgs 2023 sulla semplificazione degli adempimenti emanato nell’ambito della riforma fiscale, in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i documenti e le scritture contabili, se il contribuente non provvede, anche nel caso di cessazione dell’incarico di tenuta ad un professionista con sostituzione ad altro, alla presentazione della comunicazione all’AdE, il precedente depositario può avvisare il contribuente che “comunicherà all’agenzia delle Entrate la cessazione dell’incarico”. 

La procedura.

Entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine di 30 giorni previsto per le comunicazioni delle variazioni, il “precedente” depositario avvisa il contribuente ex cliente, mediante PEC posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento AR, dell’intenzione di comunicare all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico di tenuta e conservazione delle scritture contabili.

Il precedente depositario, eseguita la comunicazione, entro i medesimi 60 giorni provvede all’invio di tale comunicazione per PEC all’Agenzia delle entrate.

A decorrere dalla data di invio della PEC alla AdE, il luogo di conservazione cambia e si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. 

La comunicazione sarà resa disponibile, dalla AdE, al soggetto ex cliente, nella propria area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate.

Il modello.

Entro 90 giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo sugli Adempimenti, dovrà essere emanato un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate che approverà il modello di questa comunicazione e definirà le relative modalità di trasmissione telematica (articolo 35, comma 3-bis, del Dpr n. 633/1972). 

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