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Legge di Stabilità 2016 regime minimi forfetario

 Legge di Stabilità 2016 viene l’abrogato regime dei minimi DL.98/2011 che viene fatto confluire all’interno del nuovo regime forfetario 2016 che diventa il regime naturale applicabile per i soggetti che iniziano una nuova attività.

Legge di Stabilità 2016 regime minimi forfetario diventerà l’unico regime fiscale agevolato per imprenditori e professionisti.

Storia del regime

La Legge n. 190/2014, Stabilità 2015, aveva introdotto un nuovo regime forfetario, dal 1 gennaio 2015, che  sostituiva i precedenti, regime minimi art. 13 della Legge 388/2000, e regime minimi art. 27 comma 1 e 2 del D.L. n. 98/2011.

Con la “clausola di salvaguardia contribuenti minimi” potevano continuare ad avvalersi del vecchio regime dei minimi per il periodo che residuava al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Il Decreto “Milleproroghe” convertito dalla Legge n. 11/2015 aveva introdotto, deroga prorogando fino al 31/12/2015 la possibilità di applicare il vecchio regime dei minimi Dl.98/2011.

Fino alla fine del 2015, chi intende iniziare una nuova attività può decidere se applicare:

-        il regime dei minimi DL.98/2011;

-        il regime forfetario 2015.

La Legge di Stabilità per l’anno 2016 modifica il regime forfetario 2015:

-        abrogazione lettera d) comma 54 art. 1 Legge n. 190/2014 sui requisiti accesso: prevalenza dei redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir; la verifica non era rilevante se il rapporto di lavoro fosse cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccedeva l'importo di 20.000 euro;

-        l’inserimento, comma 57 all’art. 1 Legge n. 190/2014, cause ostative di accesso per chi nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilato di cui rispettivamente agli art. 49 e 50 del Tuir eccedenti l’importo di euro 30.000; la verifica di tale soglia diventa però irrilevante nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato;

-        introduzione di modifica all’agevolazione start up, con la possibilità nell’anno di avvio della nuova attività e nei quattro anni successivi di godere di un’aliquota ridotta al 5%.

Di fatto con la Legge di Stabilità 2016 viene l’abrogato regime dei minimi DL.98/2011 che viene fatto confluire all’interno del nuovo regime forfetario 2016 che diventa il regime naturale applicabile per i soggetti che iniziano una nuova attività.

Viene sostituito il comma 77 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, che prevedeva per i soggetti esercenti attività d’impresa ed iscritti alla gestione IVS artigiani/commercianti presso l’Inps la possibilità di non applicare il minimale contributivo ai fini del versamento dei contributi, i quali potevano essere versati   unicamente sul reddito dichiarato, in luogo dell’esonero dal minimale, viene invece prevista  una riduzione del 35% dei contributi INPS, complessivamente dovuti.

Innalzamento del limite dei ricavi e dei compensi che consentono l’accesso al regime forfetario.

Aumento di 10.000 euro per tutte le attività, tranne che per le categorie professionali, per le quali l’aumento sarà di 15.000 euro.

Quindi, ad esempio, proprio in riferimento alle attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, aventi ad oggetto servizi finanziari ed assicurativi, per le quali la soglia inizialmente prevista per l’accesso era pari  ad euro 15.000, dal 2016, se la previsione sarà confermata, sarà possibile accedere/permanere nel regime forfetario per coloro che, nel rispetto degli altri requisiti, hanno conseguito o prevedono di conseguire un volume di ricavi o compensi pari a 30.000 euro.

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